Risorse umane
Quesiti
Banca dati dei casi risolti e risposte a quesiti individuali
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Convenzione con incaricato ex art. 110 TUEL, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Il Responsabile del servizio finanziario del nostro ente è assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel.
Il Comune può stipulare una convenzione ex art. 14, CCNL 22 gennaio 2004 con altro comune per lo "scavalco condiviso" di tale dipendente assunto a tempo pieno e determinato? -
D.L. n. 4/2019. Trattamento di pensione anticipata "Quota 100". Art. 14, comma 6, lett. c)., riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Previdenza e assistenza
A proposito del D.L. n. 4/2019. Trattamento di pensione anticipata "Quota 100". Art. 14, comma 6, lett. c).
1) Il termine di preavviso di sei mesi (costituente, di per sé, una forte deroga al termine ordinario di preavviso di due mesi previsto dai contratti collettivi per il comparto funzioni centrali e locali) di cui alla lettera c) del 6° comma dell'art. 14 del D.L. del 28/01/2019, n. 4, sembra configurare un termine fisso e non variabile perché, se così fosse, il legislatore avrebbe dovuto, opportunamente, utilizzare l'avverbio "almeno".
2) Correlato al punto 1) è la seguente domanda: la data di collocamento a riposo, nel periodo di vigenza della sperimentazione (2019-2021) può essere scelta dal lavoratore indicando nella relativa domanda una data anche superiore ai sei mesi di preavviso dalla maturazione dei requisiti? Per essere più chiari, un lavoratore che intende aderire a quota 100, e che matura i requisiti il 1° giugno 2019, deve essere collocato a riposo il 1° dicembre 2019 oppure, a sua discrezione, anche oltre tale data e comunque entro il termine di vigenza della sperimentazione (31/12/2021)? Detto termine ha carattere perentorio o meramente ordinatorio?
3) Si chiede infine di conoscere quali siano le conseguenze per il lavoratore pubblico che, pur avendo maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, non fa domanda di collocamento a riposo al proprio datore di lavoro e, quindi, la domanda di pensione all'INPS, entro la data della finestra fissa del 1° agosto 2019?
Nel caso prospettato, quale norma si dovrebbe applicare se tale lavoratore decidesse di fare la domanda di collocamento a riposo e di pensione dopo tale data? -
Riproporzionamento di permessi in caso di lavoro a tempo parziale, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Permessi retribuiti
L´art. 32 del CCNL 21/05/2018 prevede la possibilità di concedere 18 ore annuali per permessi orari retribuiti, fatta salva la previsione del comma 4 che stabilisce il riproporzionamento delle predette ore in caso di lavoro a tempo parziale.
Si chiede se detto riproporzionamento debba essere effettuato anche in caso di pensionamento nel corso dell'anno del lavoratore ovvero di interruzione per sopravvenuta inabilità? -
Assunzione di personale e requisiti di particolare esperienza, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Accesso all'impiego
Per la sostituzione dei responsabili del servizio finanziario e tecnico in quiescenza, si chiede, stante la peculiare necessità di assumere personale già qualificato, se sia possibile inserire requisiti di esperienza per l´ammissione (es. aver svolto servizio analogo per almeno tre anni in altro Comune oppure comunque servizio di categoria almeno D in altro ente, un certo numero di anni stesso servizio ecc.) ed eventualmente se serva adottare o integrare apposito regolamento oppure se il bando possa inserire tali previsioni direttamente o previa indicazione nel Piano triennale del fabbisogno del personale. -
Lavoratore inidoneo alla donazione di sangue: disciplina dei permessi, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Permessi retribuiti
La legge 13 luglio 1967, n. 584 prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della normale retribuzione.
Successivamente, l´art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ha garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure".
Si chiede, pertanto, se l´assenza dal servizio del lavoratore "inidoneo alla donazione" possa essere giustificato come permesso per donazione nei limiti previsti dal citato articolo ovvero se il dipendente debba coprire il periodo ricorrendo ad altri istituti giuridici (permessi brevi, permessi orari retribuiti ecc.). -
Decurtazione della retribuzione del Segretario in caso di malattia, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Segretari comunali e provinciali - Direttore generale - Dirigenza
- Segretari comunali e provinciali - Assenze per malattia
In caso di malattia del Segretario Comunale che ricopre sedi di segreteria convenzionate, si chiede se sia giusto operare la decurtazione per i primi 10 giorni anche in riferimento alla retribuzione mensile aggiuntiva di cui all´art. 45 del CCNL 16/05/2001, ovvero se quest´ultima non debba essere computata ai fini della riduzione di cui all´art. 71 del D.L. n. 112/2008. -
Ripartizione dei permessi ex art. 33 CCNL 21 maggio 2018, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Permessi retribuiti
Si chiede di sapere come deve essere interpretato l'art. 33, c. 1, CCNL Funzioni locali 21.5.2018, con particolare riferimento alla fruizione dei permessi a giorni.
Più precisamente, premesso che detta disposizione, nel disciplinare "Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge", stabilisce che:
"1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all´art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili", si vuol conoscere:
1) se il "limite massimo di 18 ore mensili", sia da intendersi applicabile sia nel caso di fruizione di permessi a ore sia nel caso di fruizione a giornata;
2) oppure, se sia corretto che un dipendente usufruisca sistematicamente dei permessi in questione nelle giornate in cui è previsto il rientro settimanale, totalizzando di fatto, con tre giorni di permesso, 27 ore di assenza a fronte di 18 mensili.
I sindacati territoriali, sentiti in merito, hanno concordato unanimemente sul fatto che la limitazione a 18 ore, espressamente prevista dal CCNL, valga sia nel caso di fruizione in modo frazionato, sia nel caso di fruizione a giornate intere, in quest'ultimo caso, nel limite di sei ore lavorative.
Si precisa, ad ogni buon fine, che l'orario di lavoro nell'ente è ripartito in 5 giornate, con turni da 6 ore e due rientri settimanali di tre ore ciascuno. -
Risoluzione del rapporto di lavoro e termini di preavviso, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Preavviso: indennità sostitutiva e termini
Un dipendente comunale di ruolo presso l´Ente dal 11/01/1982, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico - mansione Autista scuolabus ha presentato istanza di riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi e pesanti e l´INPS gli ha comunicato l´accoglimento della domanda di riconoscimento del beneficio, in quanto lo stesso ha svolto attività lavorativa subordinata faticosa e pesante come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, per servizio pubblico di trasporto collettivo, perfezionando in data 18/01/2019 i requisiti minimi richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico di cui al decreto legislativo n. 67/2011 e che il diritto alla pensione sarebbe maturato il 19.01.2019.
Il dipendente ha successivamente presentato in data 12/02/2019 istanza di pensione di anzianità/anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti a far data dal 01-03-2019, ultimo giorno lavorativo il 28-02-2019.
Si chiede di sapere se questo caso di risoluzione del rapporto di lavoro rientra tra i casi in cui è previsto il termine di preavviso, se dunque il dipendente avrebbe dovuto presentare le proprie dimissioni volontarie con l´osservanza dei termini di preavviso fissati dall´art. 39 del CCNL 6/7/1995, e se in questo caso specifico di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettando i suddetti termini dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. -
Procedure di mobilità ex D.Lgs. n. 165/2001 e nuova assunzione da graduatoria vigente, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
L'ente ha programmato nel 2017 l'assunzione di una cat. C contabile part-time.
Prima di avviare le procedure concorsuali è stata effettuata la procedura ex art. 34-bis e la procedura ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con esito negativo.
E' stato espletato il concorso e assunto il primo in graduatoria.
Prima di chiudere il concorso è stata approvata la programmazione del personale prevedendo l'assunzione anche di un'altra cat. C contabile part-time.
Volendo ora procedere all'assunzione di un'altra unità di Cat. C contabile, siamo obbligati ad avviare nuovamente la procedura di mobilità o possiamo procedere scorrendo la graduatoria, considerato che fin dalla prima assunzione è stata bandita la mobilità senza esito? -
Sanzioni in caso di mancato rispetto norme sul personale, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Nelle risposte ai quesiti trattate spesso dell'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, C. 557, L. 311/2004 e dell'art.14, CCNL EE LL del 22/01/2004, come ripreso dal c. 124 L. 30/12/2018, n. 145 e dei limiti stabiliti dall'art. 9, C. 28, D.L. 78/2010.
Nulla dite sulle sanzioni.
In caso di mancato rispetto delle surrichiamate norme quali ad esempio:
a) utilizzo di dipendente a tempo parziale di altro ente ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 311/2004 per ulteriori 12 o 18 ore settimanali;
b) utilizzo dipendente in convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL EE LL del 22/01/2004 per ulteriori 12 o 18 ore settimanali e non per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro;
c) sforamento dei limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, D. L. 78/2010 per utilizzo personale a tempo determinato o acquisto voucher per lavoro accessorio, soprattutto quando tale limite è stato fissato in diverse delibere di consiglio comunale precedenti.
Quali sono in questi casi le sanzioni e chi è tenuto ad applicarle e a chi?
Inoltre, qual è l'organo deputato al controllo e alla verifica e alla denuncia di tali comportamenti?
Il Segretario comunale, responsabile anche dei controlli interni, che ha verbalizzato le delibere con cui sono stati sforati detti limiti e non rispettate dette norme, nonostante le segnalazioni della minoranza consiliare o i Responsabili dei servizi interessati, in particolare Finanziario, che ha reso il parere di competenza?
Qual è il ruolo del Revisore Dei Conti in questi casi e come si deve comportare?
La Giunta in quali responsabilità potrebbe incorrere in questi casi?
Esistono rischi anche dal punto di vista penale oltre che finanziario?
Queste modalità operative sono diventate consuetudine in alcune amministrazioni per cui diventa difficile opporsi agli organi politici. -
Quota 100, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Previdenza e assistenza
La norma di cui all'art. 14, comma 6, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, in base alla quale i dipendenti che maturano entro la data di entrata in vigore del decreto (29.1.2019) i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dall'1.8.2019 (finestra fissa) ha una sua autonomia applicativa, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di collocamento a riposo oppure è correlata alla disposizione di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma 6 in base alla quale la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza deve essere presentata con un preavviso di sei mesi?
In quest'ultima ipotesi, i dipendenti interessati, per godere della finestra fissa, avrebbero dovuto presentare la domanda di collocamento a riposo esclusivamente nei giorni 29, 30, 31 gennaio 2019?
Cosa succede se un dipendente, rientrante nella previsione della lettera a) del sesto comma dell'art. 14 del citato decreto, ha presentato o presenta la domanda di collocamento a riposo successivamente alle date suddette? -
Risoluzione di diritto del contratto ex art. 110 TUEL, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Il comma 4, dell'art. 110 del vigente D.Lgs. 267/2000 recita "Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie".
Pertanto, si chiede di sapere se tale precetto normativo si applica anche agli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel e, se pertanto, è precluso a tali Enti di programmare assunzioni di personale ai sensi del citato art. 110 del Tuel. -
Dipendente in aspettativa e indennità di posizione, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Un dipendente di questo Ente, titolare di posizione organizzativa, ha richiesto un congedo ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 151/01 per sei mesi, poi prolungati per un anno.
Allo stesso dipendente è stata erogata, durante il periodo di congedo, la retribuzione di posizione in quanto presente nell'ultima busta paga prima del congedo e quindi come indennità pari all'ultima retribuzione percepita.
Verificato che tale importo percepito, insieme alla retribuzione, non supera i limiti economici annuali stabiliti dalla legge, si chiede se è corretto erogare la retribuzione di posizione durante il congedo anche se la dipendente non presta servizio per un periodo prolungato di oltre un anno. -
Convenzione con dipendente in prova, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Il ragioniere del nostro Comune, incaricato ai sensi dell'art. 110 del TUEL sino al 20 giugno 2020, è vincitore di concorso presso un altro Comune con decorrenza dal 1° marzo 2019.
Durante il periodo di prova è possibile sottoscrivere una convenzione con l'altro Comune allo scopo di continuare a far svolgere le mansioni di responsabile presso il Comune in cui ora presta servizio o vi sono norme ostative? -
Retribuzione di posizione non indicata nel decreto di nomina, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Area delle posizioni organizzative
Un dipendente, tramite decreto di un Commissario legale rappresentante pro-tempore, è stato individuato quale Responsabile di unità operativa, solo per la parte giuridica, rimandando a successivo decreto la quantificazione della parte economica da riconoscere.
Lo stesso dipendente, in precedenza, era stato individuato dal medesimo Commissario come Responsabile d´area con attribuzione di indennità di responsabilità pari ad EUR 11.000 annui.
Il Commissario, a seguito di elezioni, decade dall´incarico senza rilasciare decreto di quantificazione della parte economica spettante a tale responsabile ma, successivamente, comunica al Sindaco insediatosi, che a tale dipendente, vista la lodevole attività svolta nel periodo in cui era stato individuato Responsabile d´area, a parere suo, poteva essere riconosciuta la medesima parte economica in precedenza riconosciuta (EUR 11.000).
Naturalmente, il precedente Commissario-legale rappresentante ritiene di non poter più emettere il decreto di quantificazione e contemporaneamente, l´attuale Sindaco ritiene di non potere emettere decreto di quantificazione di tale indennità, poiché precedente alla data di suo insediamento, pur in presenza di attestazioni/comunicazioni rilasciate dal precedente Commissario-Legale Rappresentante mentre, per ora verbalmente, viene comunicato al Resp. Finanziario di emettere mandato di pagamento sulla scorta dei precedenti importi.
Premesso che i regolamenti comunali non disciplinano in merito, quale soluzione potrebbe profilarsi al fine di riconoscere a tale dipendente l´indennità spettante? -
Copertura del posto di comandante polizia municipale, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Di recente 5 dipendenti comunali sono stati sottoposti dall'Autorità Giudiziaria a misure restrittive della libertà personale, tra questi anche il Comandante della Polizia Municipale.
Vi è la necessità di sostituire la figura del Comandante con un dipendente esterno, per opportunità e per mancanza all'interno del Corpo di unità di cat. D.
L'Ente è privo di dirigenza e le figure apicali coincidono con le Posizioni Organizzative cat. D.
E' stata acquisita la disponibilità da parte di Comandanti di altri Comuni che negli Enti di appartenenza sono stati assunti ex art. 110, comma 1, quindi hanno qualifica dirigenziale.
Esclusa la possibilità di stipulare con i Comuni di appartenenza dei citati Comandanti una convenzione ex art. 14 CCNL, in quanto i Comandanti disponibili ricoprono qualifica dirigenziale, quale istituto può essere applicato? -
Consulenza senza compenso in altra pubblica amministrazione, riservato agli abbonati di formulaquesiti
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- Ordinamento del lavoro
- Incompatibilità dei dipendenti pubblici
Un dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato ha comunicato, ai sensi dell´art. 53, c. 6, d.lgs. 165/2001, che con decorrenza 1/2/2018, svolgerà presso un altro ente un incarico di consulenza presso l´ufficio Polizia Locale con corresponsione del solo rimborso spese documentate.
L´incarico sarà svolto al di fuori del normale orario di servizio, senza alcuna indicazione minima o massima di giorni o di ore dello stesso e ovviamente senza instaurare alcun rapporto di lavoro.
Ossia il dipendente si recherà presso l´altro comune occasionalmente e quando lo riterrà più opportuno, senza timbrare e senza nessuna pretesa da parte dell´altro ente.
Il dipendente ritiene, ai sensi della citata normativa, che tale incarico non sia soggetto ad autorizzazione da parte dell´amministrazione ma solo ad una eventuale comunicazione, per mero rispetto verso il proprio datore di lavoro.
E´ corretta l´interpretazione del dipendente?
L´amministrazione sprovvista di idoneo regolamento può opporsi a tale forma di collaborazione oppure, nel caso specifico, deve ritenere sufficiente la decisione del dipendente?
In particolare, quali elementi deve eventualmente contenere la comunicazione del dipendente?
E´ obbligatoria almeno la comunicazione oppure neanche questa è necessaria?
Nel caso in cui tale rapporto si trasformasse in incarico ai sensi dell´art. 1, c. 557, L. 311/2004 e il dipendente richiedesse la relativa autorizzazione, entro quanto tempo l´ente di appartenenza sarebbe costretto a rispondere?
Trascorso il suddetto termine potrebbe il dipendente, in caso di ritardo da parte dell´amministrazione, invocare il silenzio assenso? -
Assunzione di figure dirigenziali ed eventuale incremento del fondo risorse decentrate, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Segretari comunali e provinciali - Direttore generale - Dirigenza
- Enti locali - Funzioni e responsabilità della dirigenza
E' possibile, per un ente gestore di servizi sociali, non soggetto a patto nel 2015, già dotato di una figura dirigenziale, istituirne una nuova, nel rispetto del tetto di spesa del personale 2008?
In caso affermativo, vige una limitazione per la corresponsione del trattamento accessorio, per rispettare il limite 2016, oppure è possibile incrementare il fondo per la nuova figura dirigenziale? -
Recupero di giorni di permesso utilizzati per convocazioni in tribunale per conto dell'ente, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Lo stesso dipendente che beneficia dei congedo dei due anni della legge 151/2001, durante il congedo ha ricevuto delle convocazioni dal Tribunale come test per conto dell'ente a cui si è presentato.
Il dipendente ha fatto richiesta di poter recuperare i giorni della legge 151/2001 di cui non ha potuto usufruire dovendosi recare al Tribunale nell'interesse dell'ente, allegando le convocazioni ricevute e gli attestati di presenza.
Si possono far recuperare tali giorni pari a n. 9? -
Congedo per assistenza familiare affetto da handicap grave, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Un dipendente del nostro Ente ha chiesto di poter usufruire del congedo biennale previsto dalla legge 151/2001 art. 42 comma 5, per assistere la propria figlia che ha i requisiti previsti dalla legge 104/92 art. 33 per handicap grave.
La richiesta è stata effettuata a partire dall'anno 2016.
Il dipendente beneficiava già dei permessi mensili pari a 3 giorni della legge 104/92 art. 33 per assistere sempre la propria figlia in situazione di handicap.
Il congedo gli è stato concesso dapprima frazionato come è stato richiesto e poi continuativo per la durata dei due anni.
Nel contatore dei giorni totali per raggiungere i due anni di congedo straordinario sono stati conteggiati anche i permessi mensili della legge 104/92 che lo stesso dipendente aveva già usufruito precedentemente dal 2013 al 2016.
Si vuole conoscere se tali permessi per la stessa finalità usufruiti precedentemente dal dipendente vanno computati nel calcolo dei due anni della legge 151/2001 o vanno esclusi. -
Scorrimento graduatoria a tempo parziale per copertura posto a tempo pieno, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Questo Ente ha previsto nel programma assunzionale per l'anno 2019 l'immissione in ruolo di n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C1 a tempo pieno.
Un comune facente parte dell´Unione ha approvato nei giorni scorsi le risultanze di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 istruttori amministrativi contabili cat. C1 a tempo parziale al 44,32% e indeterminato.
L'ente ha espresso la propria disponibilità allo scorrimento della graduatoria per l'assunzione in ruolo dell'istruttore amministrativo contabile cat. C1 da parte dell´Unione.
Ciò premesso, si chiede se sia legittimo poter assumere una figura professionale di medesimo profilo professionale e inquadramento contrattuale con contratto a tempo pieno, scorrendo una graduatoria per posti del medesimo profilo e inquadramento ma con tempo parziale. -
Trasformazione di un part time a 35 ore in tempo pieno, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Nella programmazione del personale 2019/2021 si chiede questo fondamentale chiarimento.
Abbiamo un dipendente part-time a 35 ore che vorremmo portare a 36 ore, dunque a full time, per varie ragioni, e in particolare per poter ricreare la disponibilità nella categoria di appartenenza in cui adesso il numero dei part-time è in esubero rispetto alla norma prevista dall´art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 (che prevede al 25% la possibilità massima di part-time all'interno di ciascuna singola categoria).
Si chiede: questo passaggio deve essere inteso come una nuova assunzione?
Oppure questa trasformazione (per una sola ora aggiuntiva) potrebbe essere semplicemente assorbita attingendo dal plafond residuale disponibile, rimanente per le nuove assunzioni per il 2019?
In secondo luogo: nel caso in cui la trasformazione da part-time a full time dovesse essere intesa come nuova assunzione, si verificherebbero, contestualmente, una cessazione di una unità a 35 ore e una nuova assunzione di una unità a 36 ore.
Si chiede dunque se poter effettuare questa operazione, contestualmente, nello stesso anno in cui avvengono i passaggi?
Oppure, bisogna intendere, che l´utilizzo della cessazione avvenuta nel corso dell´anno potrà essere utilizzata soltanto nell´anno successivo?
Facciamo questo esempio per meglio chiarire:
Anno 2019: abbiamo un plafond assunzionale residuo di euro 10.000,00. Trasformiamo un dipendente da 35 a 36 ore. Abbiamo dunque una nuova assunzione, ma anche un´avvenuta cessazione.
Possiamo nello stesso anno 2019 compensare queste due figure e cioè, considerare la cessazione di una unità dalla quale assumere una nuova unità, avvalendoci, per la sola differenza, dei resti assunzionali residuali?
Oppure soltanto nel 2020 potremmo utilizzare l´avvenuta cessazione avvenuta del 2019 del dipendente a 35 ore, per assumere un nuovo dipendente?
La domanda è posta in quanto è sembrato di leggere da qualche parte o in qualche norma che le cessazioni avvenute in corso d´anno potranno essere utilizzate, se certe, anche nell´anno stesso in cui le stesse si sono verificate.
Quindi: una cessazione avvenuta nel 2019 potrà essere utilizzata nello stesso anno e non attendere invece l´anno successivo.
Questo sarebbe per molti Enti fondamentali perché consentirebbero finalmente di riallineare le posizioni dei diversi part-time fornendo un più ampio raggio alla programmazione del personale, da numerosi anni ormai fortemente penalizzata dai rigidissimi vincoli assunzionali. -
Retribuzione di posizione e trattamento di fine servizio, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Trattamento di fine rapporto di lavoro
Questo Ente ha trasmesso all'INPS il Modello 350/P TFS per una dipendente in pensione e nello stesso è stata inserita la retribuzione di posizione.
L´INPS asserisce che tale retribuzione non è un elemento utile ai fini del trattamento di fine servizio.
Si chiede di sapere se:
1) l´art. 49 "Trattamento di fine rapporto di lavoro" lettera f) del CCNL del 14 settembre 2000 sia utile anche ai fine del TFS;
2) la retribuzione di posizione è soggetta a trattenuta INADEL, e se possibile avere qualche parere o circolare ex INPDAP o INPS in merito. -
Posizione organizzativa a personale part time, riservato agli abbonati di formulaquesiti
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- Ordinamento del lavoro
- Area delle posizioni organizzative
1) E´ possibile assegnare a un dipendente in regime di part-time per n. 22 ore settimanali, titolare di posizione organizzativa in un Comune, l´incarico di P.O. presso altro Comune dove lavora con contratto part-time per n. 14 ore settimanali ai sensi dell´art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000?
2) E´ possibile, eventualmente, cumulare il part-time ex 92 D.Lgs. n. 267/2000 con il lavoro aggiuntivo previsto dall´art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004?
3) Qual è il valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato? -
Performance individuale e progetti obiettivo, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Un dipendente può partecipare contemporaneamente alla performance individuale e a un progetto obiettivo (notifica atti tributari)?
Le OO.SS. sostengono che non sia possibile. -
Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, riservato agli abbonati di formulaquesiti
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- Ordinamento del lavoro
- Area delle posizioni organizzative
Premesso che a norma dell'art. 14 del vigente CCNL 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018: "1. Gli incarichi relativi all´area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità", un dipendente nominato Responsabile del settore finanziario a far data 01/01/2017, il quale è stato prorogato di anno in anno e lo sarà ancora fino al 31/12/2019 (tre anni):
1) può allo scadere del terzo anno di nomina chiedere all'Amministrazione di non essere più nominato responsabile apicale?
2) l'Amministrazione è obbligata a non rinnovare il relativo incarico essendo scaduti i tre anni per effetto della succitata nota, nonché per il principio di rotazione della dirigenza dettato dalle norme anti-corruzione?
3) nel caso in cui l'Amministrazione possa rinnovare l'incarico è, comunque, obbligata a determinare, per come dice il comma 1 dell'art. 14 sopra citato, "i criteri generali", altrimenti il rinnovo può essere rifiutato e impugnato, nelle sedi competenti, dal dipendente? -
Competenza a riassumere il procedimento disciplinare di dipendente in comando, riservato agli abbonati di formulaquesiti
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- Ordinamento del lavoro
- Contenzioso del lavoro
Questo Comune (Ente privo di qualifiche dirigenziali) nell'anno 2015 ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente comunale di categoria professionale "D".
Considerato che il dipendente in oggetto è stato contestualmente rinviato a giudizio per il medesimo fatto, l'UPD ha provveduto alla sospensione del procedimento disciplinare.
Nel medesimo anno il dipendente in oggetto è stato posto in posizione di comando presso altro Ente.
Considerato che il procedimento penale è giunto alla prescrizione, che occorre pertanto procedere alla riassunzione del procedimento disciplinare e che il dipendente si trova, ad oggi, ancora in posizione di comando presso un altro Comune, si chiede di conoscere quale sia, alla luce delle previsioni di cui all'art. 55-bis, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente competente a riassumere e seguire il procedimento disciplinare. -
Segretario comunale RPVC e potenziale conflitto d'interessi, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Segretari comunali e provinciali - Direttore generale - Dirigenza
- Enti locali - Funzioni e responsabilità della dirigenza
Il Segretario comunale è convenzionato con quattro comuni e in più svolge anche il ruolo di Segretario della Comunità Montana di cui fanno parte 3 dei 4 Comuni, nominato dal Presidente della stessa che è anche Sindaco di uno dei comuni.
In tutti i Comuni svolge il ruolo di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
Alla Comunità Montana svolge anche il ruolo di Responsabile di quasi tutti i servizi (Bonifica, Affari Generali, Finanziario, RPCT, ecc.) mentre in uno dei comuni (dove il Sindaco è anche Presidente della Comunità Montana) svolge anche il ruolo di Responsabile del servizio Affari generali, personale, contenzioso oltre a RPCT, Presidente delegazione trattante e del Nucleo di Valutazione (3 componenti).
In quest´ultimo Comune, di poco più di 1.000 abitanti, in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione è chiamato a valutare anche gli altri responsabili di P.O. (n. 3).
E´ corretto che il Segretario Comunale svolga tutti questi ruoli contemporaneamente?
Non sussiste un reale conflitto di interesse tra il RPCT, la responsabilità di un servizio e la Presidenza del Nucleo di valutazione, anche se lo stesso Segretario rinuncia ad essere valutato in qualità di Responsabile di P.O.?
La valutazione del personale non dovrebbe essere un obbligo e un dovere da parte della Pubblica amministrazione?
Non sarebbe più corretto affidare la Responsabilità ad altri dipendenti in servizio presso l´Ente in possesso di idonee competenze?
Gli altri Responsabili di P.O. potrebbero impugnare i verbali del Nucleo di Valutazione e chiederne l´annullamento? -
Scavalco condiviso e d'eccedenza, personale in convenzione e incarichi ex art. 110 TUEL, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera 28.12.2018, n. 85, si è occupata dell´applicazione dell´art. 110, comma 1, del T.U. 267/2000 negli enti privi di dirigenza.
L´art. 110 prevede limiti numerici chiari all´attivazione degli incarichi a contratto solo nei comuni con dirigenza mentre nulla si dispone per gli stessi incarichi negli enti privi di dirigenza.
Questo ha dato modo di considerare inesistente qualsiasi limite dando "spazio" agli enti locali di coprire anche il 100% dei vertici gestionali dei Comuni con incarichi a contratto.
La sezione Lazio ha precisato che alle amministrazioni pubbliche si applica l´art. 23 del dlgs 81/2015 e il CCNL 21.05.18, all´art. 50, non ha introdotto deroghe al suddetto tetto riferito alle assunzioni ai sensi dell´art. 110 del Tuel.
L´art. 110 del Tuel si applica in combinazione con l´art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
1) A questo punto, un ente di piccole dimensioni e con soli due dipendenti di ruolo a T.P. e indeterminato in servizio, oltre ad un 110, comma 2 (prima del nuovo CCNL 21.05.18), può stipulare un contratto a 12 ore settimanali ai sensi dell´art. 1, comma 557, della L. 311/2004, con un dipendente di un altro ente, a sua volta assunto presso l´Ente di provenienza ai sensi dell´art. 110, comma 1, per 18 ore settimanali, con cat. D1, e affidare allo stesso la responsabilità del servizio finanziario in presenza all´interno dell´Ente di un dipendente di ruolo a T.P. e indeterminato, munito di diploma di ragioneria, cat. D pos.ec. D3 e già Responsabile di P. O. del Servizio finanziario?
2) Oppure l´ente può sottoscrivere un´apposita convenzione ai sensi dell´articolo 14 del CCNL Enti locali del 22/01/2004, integralmente ripreso dalla Legge finanziaria 2019, con il medesimo soggetto per ulteriori 12-18 ore settimanali (e non per una parte del tempo di lavoro d´obbligo) affidandogli la responsabilità del servizio finanziario?
3) O può, nonostante la presenza in servizio di un 110, comma 2, a 18 ore settimanali, avviare la procedura per l´assunzione di un altro 110, comma 1, Cat. D1, a 18 ore settimanali cui affidare la responsabilità del Servizio Finanziario?
4) I contratti stipulati ai sensi dell´articolo 1, comma 557, della L. 311/2004, sono da considerarsi ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall´articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 oltre agli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall´art. 1 commi 557 o 562 della legge n. 296/2006, come stabilito dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise depositata il 7.4.2017?
5) In caso contrario, può l´amministrazione predisporre una graduatoria "dinamica" per l´utilizzo di personale a tempo determinato cui affidare il ruolo di responsabile del servizio finanziario nonostante la presenza di idonee professionalità rinvenibili all´interno dell´ente?
6) Quale potrebbe essere la soluzione migliore per questo ente finalizzata al rispetto del principio di buona amministrazione e non incorrere in responsabilità? -
Personale in convenzione: competenza a pagare lo stipendio, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Un dipendente è in convenzione su due comuni. Lo stipendio, a norma del nuovo contratto, chi lo paga?
1) Il Comune capofila per intero e l'associato rimborsa la propria quota;
2) Ogni comune la propria quota parte. -
Incentivi tecnici a funzionari ufficio tributi, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1) L'ente non ha approvato il Regolamento sugli incentivi tecnici né la relativa contrattazione.
Il Responsabile Ufficio finanziario/Tributi ha liquidato l'incentivo tecnico, pari all'80% del 2%, compreso oneri a carico dell´ente, a dipendenti addetti ai vari uffici per le seguenti attività:
a) Dipendente Ufficio Tributi Categoria B - RUP - EUR 3.783,94 (Predisposizione, acquisizione, definizione nuove denunce, riscontro istanze, atti di approvazione - determina);
b) Dipendente Ufficio P. M. Categoria C EUR 1.261,31 (sistemazione e consegna ruolo 2018. Da premettere che con determina di approvazione del ruolo la consegna risulta essere affidata anche a Poste Italiane per 2.500,00 EUR);
c) Dipendente ufficio tecnico Cat. B EUR 630,65 (sistemazione e riordino formulari RSU);
d) Responsabile Ufficio Tecnico Cat. D con funzioni di dirigente (Progettazione Piano Rifiuti 2018) EUR 630,65.
Non risulta essere mai stato nominato un RUP per la IUC e il 2% è stato calcolato anche sull´importo dell´addizionale TEFA e sull´importo per le strutture scolastiche poste a carico del bilancio comunale.
Alla luce dell´articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e delle diverse pronunce rese dalla Corte dei conti si chiede di sapere se la procedura seguita dal responsabile dell´ufficio finanziario Tributi è corretta o meno, atteso che tali somme sono poste a totale carico dei cittadini che hanno minacciato di ricorrere all´A.G. competente.
2) In caso di minori spese rispetto alle entrate previste dal ruolo TARSU anni 2017 e 2018, quali sono le modalità operative per restituire le maggiori somme eventualmente riscosse ai cittadini ovvero se è possibile e più conveniente effettuare una compensazione sul ruolo 2019.
Le maggiori somme eventualmente incassate attraverso i ruoli suppletivi 2017 e 2018, contenenti contribuenti inseriti in ritardo o che hanno stabilito la propria residenza successivamente all´approvazione del ruolo stesso, devono essere comunque calcolate come entrate complessive del ruolo relativo all´anno di riferimento ovvero le stesse possono non essere considerate nel calcolo per la copertura integrale del costo? -
Competenza ad affidare incarico ex comma 557 Finanziaria 2005, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
In un Comune inferiore ai 5.000 abitanti, il conferimento di incarico, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ad un dipendente appartenente ad altro Comune, può essere attribuito direttamente dal responsabile del servizio con determinazione, oppure è di competenza della giunta comunale.
Oppure, comunque, deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta? -
Attivazione del confronto sindacale per individuazione dei profili professionali, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Relazioni sindacali
A seguito di specifica richiesta delle organizzazioni sindacali in ordine alla scelta dell´Amministrazione di procedere alla progressione tra le aree di cui all´art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 nel settore Polizia Locale, si chiede di conoscere quando ricorra l´ipotesi di cui all´art. 5, comma 3, lett. c) (individuazione dei profili professionali) del C.C.N.L. 21.05.2018, da comunicare alle OO.SS. per l´eventuale richiesta di confronto. -
Assunzione già programmata per il 2018 e inserimento nel piano triennale 2019-2020, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Programmazione delle assunzioni
Questo Ente ha previsto nella programmazione triennale 2018/2020, annualità 2018, l'assunzione mediante concorso di una categoria B3.
A tal fine ha attivato sia le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis, D.Lgs. 165/2001 sia quelle di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001.
Alla scadenza dei termini non è pervenuta alcuna domanda.
Non è certo che il Comune riesca a pubblicare il bando di concorso entro il 31/12/2018.
Si chiede se, avvenendo di fatto l'assunzione nel corso del 2019, la previsione debba essere riproposta nella programmazione 2019/2021 annualità 2019 o se la stessa rimane nella programmazione 2018 periodo in cui è iniziata la procedura. -
Indennità di posizione a segretario comunale in convenzione tra più enti, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Segretari comunali e provinciali - Direttore generale - Dirigenza
- Segretari comunali e provinciali - Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
La circolare del 24 marzo 2015 ha superato l´orientamento in materia di classificazione delle sedi di segreteria contenuto nella deliberazione n. 90/2000 dell´Agenzia dei segretari.
Si legge in circolare che "in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila".
Prima della data del 24 marzo 2015 al Segretario di questo Comune di fascia B classe III, convenzionato, per il servizio di Segreteria, con altro comune di analoga fascia e classe, veniva corrisposta un´indennità di posizione spettante per le sedi di segreteria di fascia B classe II tenendo conto della somma degli abitanti dei due comuni (convenzionati).
Dopo il 24 marzo il Segretario ha continuato a percepire l´indennità di posizione spettante per le sedi di segreteria di fascia B classe II e quindi per una classe superiore rispetto a quella di questo Comune capo convenzione.
La motivazione probabilmente è stata quella che non fosse legittimo tornare indietro con lo stipendio finché fosse rimasta attiva la convenzione stipulata prima dell´emanazione della circolare del 24.3.2015.
Con la presente si chiede se si sia operato correttamente o se occorra procedere al recupero delle maggiori somme corrisposte al Segretario Comunale. -
Lavoratori interinali e indennità per specifiche funzioni o responsabilità, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Si chiede la possibilità, ai sensi della contrattazione di comparto, di conferire a un lavoratore assunto con contratto interinale categoria C l'indennità per particolari responsabilità di cui art. 17, c. 2, lett. f), CCNL 1/4/1999. -
Compenso per segretario in convenzione e divieto di abolizione della reformatio in peius, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Segretari comunali e provinciali - Direttore generale - Dirigenza
- Segretari comunali e provinciali - Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
1) Il compenso spettante al segretario comunale appartenente alla fascia B) in convenzione con più Comuni, tutti di fascia C), la cui sommatoria supera i 3.000 abitanti, dovrà essere commisurato alla fascia di appartenenza del segretario comunale o dei singoli Comuni?
2) Il divieto di "Abolizione della reformatio in peius", di cui all´art. 1, c. 458, L. 27/12/2013, n. 147, si riferisce all´intera retribuzione, intesa anche come stipendio tabellare, o solo all´indennità di posizione? -
Compensi erogati dall'ISTAT al personale per censimenti e indagini statistiche, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1) I contributi erogati dall'ISTAT ai Comuni in occasione dei Censimenti della popolazione o per altre indagini statistiche, a che titolo devono essere liquidati ai dipendenti comunali interessati? Sotto forma di "lavoro straordinario" o di "retribuzione di risultato"?
2) I contributi in argomento devono passare dalla contrattazione decentrata?
3) I compensi ISTAT che passano dal Fondo risorse decentrate restano fuori dal tetto del fondo? -
Indennità ex art. 37, c. 1, lett. b), secondo periodo del CCNL 6 luglio 1995 e cambio di mansioni, riservato agli abbonati di formulaquesiti
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Personale dell'area di vigilanza e della polizia locale
Un dipendente Vigile Urbano a causa di malattia viene esonerato dal medico competente dalle mansioni proprie di P.M. per cui gli è stata revocata la nomina con decreto a ufficiale di P.G.
Lo stesso resta, comunque, nell'area di competenza quale Istruttore di Vigilanza, con funzioni amministrative.
L´indennità prevista dall´art. 37, CCNL 6.7.1995 (pari a euro 780,30 annui lordi) deve essere corrisposta anche in caso di mansioni diverse da agente di Polizia Municipale pur restando nell'area di competenza? -
Incentivi per funzioni tecniche e tetto di spesa complessivo per il personale (ex L. 296/2006), riservato agli abbonati di formulaquesiti
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- Personale dipendente: gestione economica
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
Considerato che, a seguito del definitivo intervento della Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/2018, a fronte dell´intervento della legge di bilancio 2018, gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dai limiti di crescita del salario accessorio disposto dall´art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, si chiede se gli importi corrisposti a tale titolo siano da inserire tra le componenti escluse per il calcolo della spesa per il personale e della verifica dell'osservanza del principio di riduzione della relativa spesa rispetto al triennio 2011-2013, ai sensi del comma 557-quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, come introdotto dall'art. 3, c. 5-bis, D.L. 90/2014.