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  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
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Quesito

La norma di cui all'art. 14, comma 6, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, in base alla quale i dipendenti che maturano entro la data di entrata in vigore del decreto (29.1.2019) i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dall'1.8.2019 (finestra fissa) ha una sua autonomia applicativa, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di collocamento a riposo oppure è correlata alla disposizione di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma 6 in base alla quale la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza deve essere presentata con un preavviso di sei mesi?
In quest'ultima ipotesi, i dipendenti interessati, per godere della finestra fissa, avrebbero dovuto presentare la domanda di collocamento a riposo esclusivamente nei giorni 29, 30, 31 gennaio 2019?
Cosa succede se un dipendente, rientrante nella previsione della lettera a) del sesto comma dell'art. 14 del citato decreto, ha presentato o presenta la domanda di collocamento a riposo successivamente alle date suddette?

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