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Elezioni

Planning

Lo scadenzario degli adempimenti degli enti locali, con la modulistica operativa e le note.

Gennaio 2013

Gennaio 2013

41 scadenze

  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Cancellazione dalle liste elettorali degli elettori trasferiti in altri Comuni.
    (1ª tornata revisione dinamica straordinaria)
    (art. 32, comma 4, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)

    N.B. essendo un termine "di massima", non previsto dalla normativa, il Ministero dell´Interno può anticiparlo o posticiparlo. (Circ. M.I. n. 2600/L del 1° febbraio 1986, § 122)

    Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.01
  • Elezioni
    Lavoro straordinario
    - Scadenza del termine per l´autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario dal giorno di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo delle consultazioni stesse. (art. 15, comma 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla L. 19 marzo 1993, n. 68)

    Cartella 1 - Adempimenti preliminari - 91501.06/07
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Sottoscrizione liste dei candidati
    - Inizio del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diversi dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.
    (art. 1, comma 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43; leggi regionali)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - 91503.88
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Elettori che possono votare solo per la Camera dei Deputati
    - Scadenza termine per l´apposizione della stampigliatura, sulle liste elettorali sezionali, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare solo per la Camera dei Deputati.
    (art. 23, D.Lgs. n. 533/1993)

    Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - Politiche - 91502.63/64/65
  • Elezioni
    Accertamento buono stato materiale e locali per le sezioni elettorali
    - Scadenza del termine per l´accertamento, da parte del Sindaco o di un Assessore delegato, con l´assistenza del Segretario comunale, del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali. L´Amministrazione comunale procede anche ad un´attenta revisione degli infissi e delle porte di accesso dei locali destinati ai seggi elettorali. (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 361/1957)

    Cartella 1 - Adempimenti preliminari - 91501.08
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Convocazione comizi
    - Pubblicazione, a cura del Sindaco, dei manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l´elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (art. 11, D.P.R. n. 361/1957)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Convocazione comizi
    - Pubblicazione, a cura del Sindaco, dei manifesto di convocazione dei comizi elettorali (mod. 1-AR) per l´elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
    (art. 3, comma 6, L. 17 febbraio 1968, n. 108, leggi regionali)
    - Pubblicazione del manifesto recante la indicazione delle circoscrizioni regionali e del numero dei seggi assegnati a ciascuna di esse (mod. 12-AR).
    (art. 1, comma 2, L. n. 43/1995, leggi regionali)
  • Elezioni
    Affissione manifesti
    - Comunicazione alla Prefettura - U.T.G. dell´avvenuta affissione dei manifesti (I.M.).
  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per:
    a) le cancellazioni da apportare alle liste elettorali degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell´autorità giudiziaria;
    b) la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune (2ª tornata revisione dinamica straordinaria);
    (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)
    c) le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune. (art. 41, D.P.R. n. 223/1967)
    Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.03
  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al Comune un provvedimento dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per: perdita della cittadinanza italiana; perdita del diritto elettorale, il Sindaco fa notificare all´elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l´elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro della tessera elettorale.
    Copia della comunicazione di cui sopra è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota nelle liste della sezione accanto al nome dell´elettore. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni suddette sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione. (art. 32-ter, D.P.R. n. 223/1967)
    Cartella 2 - Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.15
  • Elezioni
    Comunicazione politica
    - Da oggi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l´assolvimento delle proprie funzioni.
    (art. 9, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Costituzione dell´ufficio centrale circoscrizionale
    - Scadenza del termine la costituzione degli uffici centrali circoscrizionali per le elezioni regionali da parte dei presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione si trovano i capoluoghi di provincia.
    (art. 8, comma 1, L. n. 108/1968)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Costituzione dell´ufficio centrale regionale
    - Scadenza del termine per la costituzione dell´Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali da parte del presidente della corte d´appello o, in mancanza, del tribunale nella cui giurisdizione si trova il capoluogo della regione. (art. 8, comma 3, L. n. 108/1968)
  • Elezioni
    Voto a domicilio
    - Inizio del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione. (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla L. 7 maggio 2009, n. 46)
    Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.23/24/25/26
  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per la compilazione da parte dell´Ufficiale elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni. (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 223/1967)
    - Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell´elenco stesso. (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/1967)
    - Delle altre due copie una è pubblicata nell´albo pretorio del Comune, l´altra resta depositata nella Segreteria comunale. (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 223/1967)
    - I nominativi compresi nell´elenco di cui sopra, a cura del Sindaco, vanno poi depennati esclusivamente dalla copia - o estratto - delle liste sezionali da consegnare ai Presidenti di Seggio per l´affissione nella sala della votazione. (Circ. M.I. n. 2600/L del 1° febbraio 1986)
    Cartella 2 Revisione straordinaria liste elettorali - 91502.13
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, delle liste per l´elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
    I certificati elettorali devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 20, D.P.R. n. 361/1957; art. 5, D.Lgs. n. 533/1993)

    Cartella 4 - Presentazione candidature - politiche - 91504.02/03
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, delle liste per l´elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
    I certificati elettorali devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 20, D.P.R. n. 361/1957; art. 5, D.Lgs. n. 533/1993)

    Cartella 4 - Presentazione candidature - politiche - 91504.02/03
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    PROPAGANDA ELETTORALE - presentazione domande propaganda indiretta
    - Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale. (artt. 1 e 4 , L. 4 aprile 1956, n. 212)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Politiche - 91503.11
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - presentazione domande propaganda indiretta
    - Scadenza del termine entro il quale devono pervenire al Sindaco le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con proprie candidature e liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale. (artt. 1 e 4 , L. 4 aprile 1956, n. 212)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Regionali - 91503.22
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    PROPAGANDA ELETTORALE - delimitazione spazi
    - Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale. (artt. 2, 3 e 4, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Politiche - 91503.12
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - delimitazione spazi
    - Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione: la Giunta comunale provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale, nonché a delimitare gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale. (artt. 2, 3 e 4, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Regionali - 91503.81
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    PROPAGANDA ELETTORALE - delimitazione spazi
    - Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. (artt. 2, 3 e 4, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Politiche - 91503.12
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - delimitazione spazi
    - Scadenza del termine per la delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale. (artt. 2, 3 e 4, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Regionali - 91503.81
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    PROPAGANDA ELETTORALE
    - La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall´Ufficio elettorale regionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni. (art. 5, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - politiche - 91503.13/14/16/17
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Sottoscrizione liste dei candidati
    - Termine del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.
    (art. 1, comma 4, L. n. 43/1995; leggi regionali)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - Regionali - 91503.88
  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per l´iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquistato il diritto stesso per la cessazione di cause ostative. (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)

    Cartella 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali - 91502.08
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Elettori residenti all´estero
    - Termine entro il quale il Ministero dell´interno comunica i nominativi degli elettori residenti all´estero che hanno esercitato l´opzione per il voto in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l´esercizio di voto in Italia. (art. 4, comma 3, L. 27 dicembre 2001, n. 459)

    Cartella 6-bis - Esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all´estero
  • Elezioni
    Presidenti di seggio
    - Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dei Presidenti di sezione e dei seggi speciali.
    (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso l´ufficio centrale regionale e l´ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature per l´elezione del presidente della regione e di consigliere regionale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 9, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995 - leggi regionali)

    Cartella 4 - Presentazione candidature - politiche - 91504.02/03
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Presentazione delle candidature
    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della regione e di consigliere regionale presso la cancelleria della corte d´appello del capoluogo di regione in cui ha sede l´ufficio centrale regionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 1, 8, e 9, L. n. 43/1995 -; leggi regionali)
    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste provinciali" dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l´ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995 - leggi regionali)
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, L. n. 130/1975)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, L. n. 130/1975)
  • Elezioni
    Ammissione al voto
    - Dal 29° giorno antecedente la votazione, la C.E.Circ., dispone l´ammissione al voto esclusivamente a domanda degli interessati. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco fa notificare agli elettori un´attestazione di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato. L´elenco degli ammessi è comunicato dal Sindaco ai presidenti di seggio interessati. (art. 32-bis, D.P.R. n. 223/1967)

    Cartella 5 - Tessera elettorale - 91505.04/05
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 12 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso l´ufficio centrale regionale e l´ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature per l´elezione del presidente della regione e di consigliere regionale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 9, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; leggi regionali)

    Cartella 4 - Presentazione candidature - politiche - 91504.02/03
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Scadenza termine presentazione delle candidature
    - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione delle "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della regione e di consigliere regionale presso la cancelleria della corte d´appello del capoluogo di regione in cui ha sede l´ufficio centrale regionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 1, 8, e 9, L. n. 43/1995; leggi regionali)
    - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione delle "liste provinciali" dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l´ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995; leggi regionali)
  • Elezioni
    Nomina scrutatori
    - Inizio del termine per l´affissione del manifesto annunciante la convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. (art. 6, comma 1, L. 8 marzo 1989, n. 95)
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Elettori residenti all´estero
    - Spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all´estero che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia oppure che risiedano in Stati con i quali non siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l´esercizio per via postale del diritto di voto.
    (art. 6, L. 7 febbraio 1979, n. 40; art. 23, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)

    Cartella 6 - Elettori residenti all´estero
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Elettori residenti all´estero
    - Spedizione delle cartoline avviso, esclusivamente agli elettori residenti all´estero.
    (art. 6, L. n. 40/1979; art. 3, comma 4, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

    Cartella 6 - Elettori residenti all´estero
  • Elezioni
    Nomina scrutatori
    - Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell´albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
    a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell´albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;
    b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
    Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell´albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.
    (art. 6, L. n. 95/1989)
    - Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
    (art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)

    Cartella 8 - Nomina scrutatori e presidenti di seggio - 91508.21
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    PROPAGANDA ELETTORALE
    - La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni.
    (art. 5, L. n. 212/1956)

    Cartella 3 - Propaganda elettorale - regionali - 91503.82/83
  • Elezioni
    ELEZIONI POLITICHE
    Voto dei cittadini elettori temporaneamente all´estero
    - Scadenza del termine per l´invio ai consolati, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, dell´attestazione dell´ufficiale elettorale che certifica la mancanza o la presenza di cause ostative al godimento dell´elettorato attivo per i cittadini residenti nel comune temporaneamente all´estero che hanno espresso la volontà di votare per corrispondenza. (art. 2, comma 4, D.L. 18 dicembre 2012, n. 223)

    Cartella 6-bis - Voto degli italiani all´estero - 91506.P1/P2/P5

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