Elezioni
ELEZIONI REGIONALI
PROPAGANDA ELETTORALE
- La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni.
(art. 5, L. n. 212/1956)
Cartella 3 - Propaganda elettorale - regionali - 91503.82/83
PROPAGANDA ELETTORALE
- La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente e indirettamente alle elezioni.
(art. 5, L. n. 212/1956)
Cartella 3 - Propaganda elettorale - regionali - 91503.82/83