Elezioni
ELEZIONI REGIONALI
Sottoscrizione liste dei candidati
- Inizio del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diversi dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.
(art. 1, comma 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43; leggi regionali)
Cartella 3 - Propaganda elettorale - 91503.88
Sottoscrizione liste dei candidati
- Inizio del periodo durante il quale i Comuni interessati alle elezioni regionali devono assicurare agli elettori di un qualsiasi Comune della regione, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo anche tale funzione in locali comunali diversi dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.
(art. 1, comma 4, L. 23 febbraio 1995, n. 43; leggi regionali)
Cartella 3 - Propaganda elettorale - 91503.88