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Elezioni

Planning

Lo scadenzario degli adempimenti degli enti locali, con la modulistica operativa e le note.

Giugno 2015

Giugno 2015

27 scadenze

  • ELEZIONI COMUNALI
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    Collegamento con altre liste

    - Inizio del termine entro il quale i candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altre liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
    - La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un´analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. (art. 72, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    Da oggi e fino a domenica 7 giugno l´ufficio segreteria del Comune rimane aperto con il nomale orario anche nei giorni festivi.
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Materiale per i seggi
    - I bolli di sezione, le matite copiative e i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate,
    accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituiti alla Prefettura - U.T.G. seguendo
    le istruzioni diramate dalla stessa.
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ELEZIONI COMUNALI
    Proclamazione degli eletti
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il
    presidente dell´Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni
    e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza
    assoluta dei voti validi.
    (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - art. 72, comma
    4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica
    di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al
    termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
    (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente
    dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i
    presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i
    risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli
    eletti - salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il
    maggior numero di voti, il presidente dell´Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi
    dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle
    operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
    (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Proclamazione degli eletti
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Il presidente dell´Ufficio centrale - qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente -
    riunisce l´Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, qualora un
    candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di
    Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al
    termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
    (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
    - Il presidente dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione -
    qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle sezioni
    o coloro che ne fanno le veci, riassume, in unione ad essi, i risultati degli scrutini delle varie
    sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti - salvo il caso in cui due
    candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000,
    n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il
    maggior numero di voti, il presidente dell´Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi
    dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle
    operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
    (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    Collegamento con altre liste

    - Scadenza del termine entro il quale i candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altre liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
    - La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un´analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. (art. 72, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    Collegamento con altre liste

    - Il segretario comunale comunica le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste alla Commissione elettorale circondariale, per lo svolgimento del sorteggio tra i due candidati a sindaco partecipanti al ballottaggio, e al Prefetto per la successiva stampa del manifesto dei candidati e delle schede. (I.M.)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Elettori ricoverati o detenuti
    - Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di
    detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la
    richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
    (art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. n. 136/1976)
    Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
    a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni
    elettorali;
    b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell´avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla
    lettera a).
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • ELEZIONI COMUNALI
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    Affissione dei manifesti dei candidati

    - Termine ultimo per l´affissione del manifesto recante i nominativi dei due candidati a sindaco partecipanti al ballottaggio e i contrassegni delle liste collegate (Mod. 10-bis AR). (I.M.)
  • Tessere elettorali
    - Dal 2° giorno precedente le votazioni, gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, venerdì
    e sabato dalle ore 9 alle ore 18, domenica per tutta la durata delle operazioni di voto, per il
    compimento delle operazioni atte a rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere
    elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o
    furto dell'originale. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il
    rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all´elettore un attestato del
    Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell´esercizio del diritto di voto per quella
    consultazione. (art. 7, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)
  • Materiale per i seggi
    - Consegna, da parte della Prefettura, dei: bolli di sezione, matite copiative e schede per la
    votazione di ballottaggio per l´elezione del Sindaco.
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista

    - Termine ultimo per la presentazione dell´atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell´inizio delle operazioni di votazione. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ELEZIONI COMUNALI
    TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE
    - Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
    o i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al
    pubblico;
    o la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda
    elettorale;
    o la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    (art. 9 L. 4 aprile 1956, n. 212)
  • Esposizione bandiere
    - Esposizione, all´esterno degli edifici sede di seggi elettorali, nonché all´esterno degli ospedali,
    luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio
    speciale, della bandiera nazionale e di quella europea.
    (L. 5 febbraio 1998, n. 22; art. 4, c. 4, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)
  • PRIMA DELL´INSEDIAMENTO DEL SEGGIO
    - Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione,
    nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a
    votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti.
    (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. n. 136/1976)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ORE 16:
    - Costituzione dell´Ufficio Elettorale di sezione
    - Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello
    scrutatore nell´apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del
    timbro della sezione. (art. 47, comma 7, D.P.R. n. 570/1960)
    - Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199
    posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle
    carte necessarie. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960; art. 9, L. n. 136/1976)
    - Il Presidente dell´Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli
    elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il
    Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti
    potranno esercitare il diritto di voto. (artt. 8 e 9, legge n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio degli atti di designazione dei
    rappresentanti di lista presso il seggio, che non siano già stati presentati, in precedenza, al
    segretario comunale. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Completamento operazioni preliminari e chiusura del seggio
    - Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il
    plico contenente tutte gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo,
    le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 di domenica. Successivamente, fa
    sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla
    custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.
    (art. 47, commi 11 e 12, D.P.R. n. 570/1960)
  • DIVIETO PROPAGANDA ELETTORALE:
    - Giorno nel quale è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri
    dall'ingresso delle sezioni elettorali, sono altresì vietati i comizi, le riunioni di propaganda
    elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati,
    di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radiotelevisive
    di propaganda elettorale. (art. 9, L. n. 212/1956)
  • Apertura sala votazione
    - Ore 7 - Il presidente constata l´integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli
    accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi dichiara aperta la votazione.
    (art. 48, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)
  • Rappresentanti di lista
    - Prima dell´inizio della votazione, presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli
    atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che non siano stati già presentati
    in precedenza, al Segretario comunale. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Dalle ore 7 sino alle ore 23: OPERAZIONI DI VOTAZIONE
    - Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e
    case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto è
    raccolto da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
    (art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
    ORE 23 - Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei
    locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione.
    IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE:
    - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro e accertamento del numero dei
    votanti. (art. 53 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
  • Operazioni di scrutinio
    - Il presidente di seggio inizia le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per
    il turno di ballottaggio dell´elezione del Sindaco.
    (artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960)
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 14 di lunedì.
    (Art. 71, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Materiale per i seggi
    - I bolli di sezione, le matite copiative e i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate,
    accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituiti alla Prefettura - U.T.G. seguendo
    le istruzioni diramate dalla stessa.
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO
    Proclamazione degli eletti
    - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    Il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie
    sezioni e proclama gli eletti.
    (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
    Il presidente dell´unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell´ufficio elettorale della
    1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o coloro
    che ne fanno le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni,
    pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
  • ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO
    Proclamazione degli eletti
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Ore 8 - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente, il presidente dell´Ufficio
    centrale riunisce l´Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli
    eletti. (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
    - Ore 8 - Qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente il presidente dell´unica
    sezione del Comune, ovvero il presidente dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il
    Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne fanno le veci,
    ed insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra
    qualunque incidente e proclama gli eletti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
  • Lavoro straordinario
    - Fine del termine dell´attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni
    elettorali - turno di ballottaggio.
    (art. 15, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla L. 19 marzo 1993, n. 68)

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