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Elezioni

Planning

Lo scadenzario degli adempimenti degli enti locali, con la modulistica operativa e le note.

Maggio 2015

Maggio 2015

67 scadenze

  • ELEZIONI COMUNALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle
    liste elettorali, occorrenti per la presentazione, delle candidature per l´elezione del sindaco e di
    consigliere comunale. I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Inizio presentazione delle candidature
    - Ore 8 - Inizio della presentazione - presso la segreteria del Comune - delle candidature alla
    carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il
    rispettivo candidato sindaco e del programma amministrativo.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2,
    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;)
    - Entro lo stesso giorno il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, invia alla
    Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per
    l´elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11,
    D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per l´iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano acquistato il
    diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquistato
    il diritto stesso per la cessazione di cause ostative. (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)
    Pratica collegata ELEC02 CARTELLA 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali
  • ELEZIONI COMUNALI
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di
    manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi
    compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora
    e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del
    giorno della manifestazione e di quello precedente.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975)
    - Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su
    quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
    radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque
    denominati;
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
    c) la presentazione e l´illustrazione dei loro programmi elettorali.
    (art. 29, commi 1 e 2, L. 25 marzo 1993, n. 81 - Art.7, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 7, L. n. 130/1975)
    Pratica collegata ELEC03 CARTELLA 3 - Propaganda elettorale
  • Presidenti di seggio
    - Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dei Presidenti
    di sezione e dei seggi speciali, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli
    uffici elettorali di sezione. (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle
    liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso l´ufficio centrale regionale e l´ufficio
    centrale circoscrizionale, delle candidature per l´elezione del presidente della regione e di
    consigliere regionale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 9, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995 - leggi regionali)
    Pratica collegata ELEE04 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Presentazione delle candidature
    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle candidature alla carica di presidente della regione o delle
    "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della regione e di consigliere regionale
    presso la cancelleria della corte d´appello del capoluogo di regione in cui ha sede l´ufficio
    centrale regionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 1, 8, e 9, L. n. 43/1995 -; leggi regionali)
    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste provinciali/circoscrizionali" dei candidati alla carica di
    consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede
    l´ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995 - leggi regionali)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di
    manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi
    compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora
    e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del
    giorno della manifestazione e di quello precedente.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975)
    - Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su
    quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
    radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque
    denominati;
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
    c) la presentazione e l´illustrazione dei loro programmi elettorali.
    (art. 7, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 7, L. n. 130/1975)
    Pratica collegata ELER03 Cartella 3 - Propaganda elettorale
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 12 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle
    liste elettorali, occorrenti per la presentazione, delle candidature per l´elezione del sindaco e di
    consigliere comunale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Scadenza presentazione delle candidature
    - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria del Comune delle candidature
    alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il
    rispettivo candidato sindaco e del programma amministrativo.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2,
    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;)
    Entro lo stesso giorno il segretario comunale, o chi che lo sostituisce legalmente, invia alla
    Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per
    l´elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11,
    D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Esame delle candidature
    - Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature alla carica di
    Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.
    (artt. 30 e 33, D.P.R. n. 570/1960)
    N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, le comunicazioni
    suddette devono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto entro il 26° giorno precedente le
    elezioni.
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Stampa manifesti e schede
    - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla C.E.Cir., rispettivamente:
    o al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;
    o al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.
    (artt. 31 e 34, D.P.R. n. 570/1960)
  • Ammissione al voto
    - Dal 29° giorno antecedente la votazione, la C.E.Circ., dispone l´ammissione al voto
    esclusivamente a domanda degli interessati. In caso di accoglimento della domanda, il sindaco
    fa notificare agli elettori un´attestazione di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione
    elettorale presso la quale è assegnato. L´elenco degli ammessi è comunicato dal Sindaco ai
    presidenti di seggio interessati. (art. 32-bis, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 12 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle
    liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso l´ufficio centrale regionale e l´ufficio
    centrale circoscrizionale, delle candidature per l´elezione del presidente della regione e di
    consigliere regionale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 9, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995 - leggi regionali)
    Pratica collegata ELEE04 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Scadenza termine presentazione delle candidature
    - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di presidente
    della regione o delle "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della regione e di
    consigliere regionale presso la cancelleria della corte d´appello del capoluogo di regione in cui
    ha sede l´ufficio centrale regionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 1, 8, e 9, L. n. 43/1995; leggi regionali)
    - Ore 12 - Scadenza del termine per la presentazione delle "liste provinciali/circoscrizionali" dei
    candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di
    provincia in cui ha sede l´ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995; leggi regionali)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Esame delle candidature
    - Conclusione dell´esame, da parte della C.E.Cir. delle candidature alla carica di Sindaco, delle
    liste dei candidati alla carica di consigliere comunale. (artt. 30 e 33, n. 570/1960)
    N.B. - Qualora la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, le comunicazioni
    suddette devono essere effettuate al Sindaco ed al Prefetto entro il 26° giorno precedente le
    elezioni.
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • ELEZIONI COMUNALI
    Stampa manifesti e schede
    - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla C.E.Cir., rispettivamente:
    o al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature;
    o al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.
    (art. 31 e 34, D.P.R. n. 570/1960)
  • Nomina scrutatori
    - Inizio del termine per l´affissione del manifesto annunciante la convocazione della Commissione
    elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. (art. 6, comma 1, L. 8 marzo 1989, n. 95)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Esame delle candidature
    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati di lista e
    per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di
    Sindaco e di Consigliere comunale. (art. 33, comma 3, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al
    Sindaco, per la stampa del manifesto con le candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei
    candidati al Consiglio comunale, ed al Prefetto, per la stampa delle schede di votazione.
    (art. 34, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
    - Termine per la presentazione - da parte dei delegati di lista delle candidature alla carica di
    Sindaco e delle liste di candidati alla carica di Consigliere di nuovi contrassegni, in sostituzione
    di quelli ricusati dalla Commissione elettorale circondariale, per le conseguenti decisioni della
    Commissione anzidetta. (art. 30, comma 1, lettera b), D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale - in
    ordine alla presentazione dei nuovi contrassegni, in sostituzione di quelli ricusati, per l´elezione
    diretta del Sindaco e del Consiglio comunale al Sindaco, per la stampa del manifesto con le
    candidature alla carica di Sindaco e delle liste alla carica di Consigliere comunale ed al Prefetto,
    per la stampa delle schede di votazione. (art. 31, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    Pratica collegata 090757 CARTELLA 4 - Presentazione delle candidature
  • Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Affissione del manifesto di avviso del deposito atti di iscrizione nelle liste elettorali dal giorno 1 al
    giorno 5 del prossimo mese. (art. 32, commi 1, nn. 4 e 5 e 6, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
    Pratica collegata ELEC02 CARTELLA 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali
  • Nomina scrutatori
    - Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale
    Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell´albo
    pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune,
    se designati, procede:
    a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi
    nell´albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di
    sezione;
    b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli
    scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
    (art. 6, comma 1, L. 8 marzo 1989, n. 95)
    - Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell´albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
    adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina
    degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.
    (art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Elettori residenti all´estero
    - Scadenza del termine per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.
    (art. 6, L. n. 40/1979; art. 3, comma 4, D.P.R. n. 299/2000)
    Pratica collegata ELEE06 CARTELLA 6 - Elettori residenti all'estero
  • ELEZIONI COMUNALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - Assegnazione spazi
    - La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, per il
    tramite della Commissione Elettorale Circondariale e, comunque, entro i due giorni successivi da
    tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda
    di chi partecipa direttamente alle elezioni. (art. 5, L. n. 212/1956)
    Pratica collegata ELEC03 CARTELLA 3 - Propaganda elettorale
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - Assegnazione spazi
    - La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte
    dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale per il tramite della Prefettura e, comunque, entro i due
    giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi
    destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente alle elezioni. (art. 5, L. n. 212/1956)
    Pratica collegata ELER03 Cartella 3 - Propaganda elettorale
  • Nomina scrutatori
    - Scadenza del termine per l´affissione del manifesto annunciante la convocazione della
    Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. (art. 6, comma 1, L. n. 95/1989)
  • Presidenti di seggio
    - Scadenza del termine per la comunicazione ai Comuni, da parte del Presidente della Corte
    d'Appello, dell'elenco delle persone nominate Presidenti di sezione e dei seggi speciali.
    (art. 35, comma 4, D.P.R. n. 361/1957 - art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
  • Voto a domicilio
    - Scadenza del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono
    far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di
    esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione.
    (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, come
    modificato dalla L. 7 maggio 2009, n. 46)
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
    (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)
    - Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni
    anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non
    veritiere.
    (art. 5, c. 5-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)
    Pratica collegata ELEC02 CARTELLA 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali
  • Nomina scrutatori
    - Scadenza termine notifica atti di nomina a scrutatore. (art. 6, L. n. 95/1989)
    I nominati devono comunicare al Sindaco l´eventuale grave impedimento allo svolgimento
    dell´incarico, entro 48 ore dalla notifica della nomina. Alla sostituzione degli impediti si provvede
    attingendo dalla graduatoria degli scrutatori di riserva.
  • Nomina scrutatori
    - Termine entro il quale lo scrutatore incaricato deve comunicare l'eventuale grave impedimento ad
    assolvere l'incarico. (art. 6, L. n. 95/1989)
  • Variazione sede delle sezioni elettorali
    - Inoltro alla C.E.CIR., da parte dell´Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazione di
    sedi di uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.
    (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Affissione dei manifesti dei candidati
    - Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di
    Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.
    (artt. 31, comma 1 e 34, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993)
  • Revisione straordinaria delle liste elettorali - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
    - Scadenza termine invio al Sindaco, da parte della C.E.Cir., delle liste elettorali sezionali
    debitamente autenticate. (art. 18, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Affissione dei manifesti dei candidati
    - Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di
    presidente della regione e le liste di candidati alla carica di consigliere regionale, con i relativi
    contrassegni e numeri d´ordine, secondo l´ordine risultato dal sorteggio effettuato dall´Ufficio
    centrale regionale e dall´Ufficio centrale circoscrizionale.
    (art. 11, comma 1, n. 5, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995; leggi regionali)
  • Voto a domicilio
    - Scadenza del termine entro il quale i sindaci, dovranno comunicare - a mezzo fax o posta
    elettronica o con altro mezzo che assicuri l´immediata acquisizione - al sindaco di ciascuno dei
    comuni interessati l´elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito
    territoriale. (Istruzioni ministeriali)
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Variazione sede delle sezioni elettorali
    - Scadenza del termine per la decisione, da parte della C.E.CIR., sulle eventuali proposte
    pervenute dall´Ufficiale elettorale per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione.
    (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
  • Elettori ricoverati o detenuti
    - Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di
    detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la
    richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
    (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136).
    Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
    a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni
    elettorali;
    b) a rilasciare ai richiedenti un´attestazione dell´avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla
    lettera a).
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Materiale per i seggi
    - Scadenza termine per la consegna, da parte della Prefettura, delle schede di votazione, dei bolli
    di sezione e delle matite copiative. (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 361/1957)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco (per la consegna ai presidenti dei
    seggi elettorali), l´elenco dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione diretta del sindaco e
    del consiglio comunale, i rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio, anche per
    l´eventuale turno di ballottaggio. (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rappresentanti di lista
    - L´Ufficio centrale regionale trasmette al sindaco (per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali)
    l´elenco dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione del presidente della regione e del
    consiglio regionale, i rappresentanti dei candidati presidenti o delle liste regionali presso il
    seggio.
    - L´Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al sindaco (per la consegna ai presidenti dei seggi
    elettorali), l´elenco dei rappresentanti dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione del
    presidente della regione e del consiglio regionale, i rappresentanti delle liste
    provinciali/circoscrizionali presso il seggio. (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995;
    art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali)
  • Tessere elettorali
    - Dal 2° giorno precedente le votazioni, gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, venerdì
    e sabato dalle ore 9 alle ore 18, domenica per tutta la durata delle operazioni di voto, per il
    compimento delle operazioni atte a rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere
    elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o
    furto dell'originale. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il
    rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all´elettore un attestato del
    Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell´esercizio del diritto di voto per quella
    consultazione. (art. 7, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Termine ultimo per la presentazione dell´atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
    elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti
    degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli
    presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di
    votazione. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della C.E.Circ., in
    conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente
    iscritti nelle liste generali. (art. 40, D.P.R. n. 223/1967)
  • Elettori ricoverati
    - Scadenza termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di
    votare nei luoghi di cura e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso.
    (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, comma 3, D.P.R. n. 570/1960; art. 10, comma 1, D.P.R. n.
    299/2000; I.M.)
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Elettori detenuti
    - Scadenza del termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno
    chiesto di votare nel luogo di detenzione e custodia e rilascio ai medesimi dell'attestazione
    d'iscrizione nell'elenco stesso.
    (art. 8, comma 3, L. n. 136/1976; art. 13, D.P.R. n. 299/2000; I.M.)
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rappresentanti di lista
    - Termine ultimo per la presentazione dell´atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
    elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti
    degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli
    presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di
    votazione. (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1, D.P.R. n.
    570/1960; leggi regionali)
    Pratica collegata ELER09 Cartella 9 - Materiale per i seggi
  • TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE
    - Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
    o i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al
    pubblico;
    o la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
    o la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    (art. 9 L. 4 aprile 1956, n. 212)
  • Elettori naviganti
    - Scadenza termine presentazione delle domande - da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che
    si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco - per votare per le
    elezioni regionali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato. (art. 50, comma 2,
    D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n.
    240/1976)
    Pratica collegata ELEE07 CARTELLA 7 - Naviganti, ricoverati e detenuti
  • Esposizione bandiere
    - Esposizione, all´esterno degli edifici sede di seggi elettorali, nonché all´esterno degli ospedali,
    luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio
    speciale, della bandiera nazionale e di quella europea.
    (L. 5 febbraio 1998, n. 22; art. 4, c. 4, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)
  • PRIMA DELL´INSEDIAMENTO DEL SEGGIO
    Materiale per i seggi
    - Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la
    votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto
    l´autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle
    disposizioni vigenti. (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. n.
    136/1976)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • ORE 16:
    - Costituzione dell´Ufficio Elettorale di sezione
    - Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello
    scrutatore nell´apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del
    timbro della sezione. (art. 47, comma 7, D.P.R. n. 570/1960)
    - Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199
    posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle
    carte necessarie. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, L. n. 136/1976)
    - Il Presidente dell´Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli
    elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il
    Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti
    potranno esercitare il diritto di voto. (artt. 8 e 9, L. n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di sezione, degli atti di designazione dei
    rappresentanti di lista presso il seggio, che non siano già stati presentati, in precedenza, al
    segretario comunale. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Completamento operazioni preliminari e chiusura del seggio
    - Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il
    plico contenente tutte gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo,
    le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 di domenica. Successivamente, fa
    sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla
    custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.
    (art. 45, comma 9, D.P.R. n. 361/1957; art. 47, commi 11 e 12, D.P.R. n. 570/1960)
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rappresentanti di lista
    - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di sezione, degli atti di designazione dei
    rappresentanti di lista presso il seggio, che non siano già stati presentati, in precedenza, al
    segretario comunale. (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1,
    D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali)
    Pratica collegata ELER09 Cartella 9 - Materiale per i seggi
  • DIVIETO PROPAGANDA ELETTORALE:
    - Giorno nel quale è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri
    dall'ingresso delle sezioni elettorali, sono altresì vietati i comizi, le riunioni di propaganda
    elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati,
    di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radiotelevisive
    di propaganda elettorale. (art. 9, L. n. 212/1956)
  • Apertura sala votazione
    - Ore 7 - Il presidente constata l´integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli
    accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi dichiara aperta la votazione.
    (art. 46, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 48, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)
  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Prima dell´inizio della votazione, presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli
    atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che non siano stati già presentati
    in precedenza, al Segretario comunale. (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Dalle ore 7 sino alle ore 23: OPERAZIONI DI VOTAZIONE
    - Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e
    case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto è
    raccolto da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
    (art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
    ORE 23: il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del
    seggio, quindi dichiara chiusa la votazione.
    IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE:
    - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro e di accertamento del numero dei
    votanti per ogni consultazione.
  • ELEZIONI COMUNALI
    - Il presidente da inizio le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per
    l´elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 14 di lunedì.
    (artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960)
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Materiale per i seggi
    - I bolli di sezione, le matite copiative e i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate,
    accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituiti alla Prefettura - U.T.G. seguendo
    le istruzioni diramate dalla stessa.
    Pratica collegata ELEC09 CARTELLA 9 - Materiale per i seggi
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rappresentanti di lista
    - Prima dell´inizio della votazione, presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli
    atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio, che non siano già stati presentati,
    in precedenza, al segretario comunale. (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995;
    art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali)
    Pratica collegata ELER09 Cartella 9 - Materiale per i seggi
  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    - Il presidente di seggio dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti per
    l´elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. (art. 2, D.L. n.
    161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 14 di lunedì.
    (Art. 20, comma 2, lett. b) e c), L. n. 108/1968)
    Pratica collegata ELER09 Cartella 9 - Materiale per i seggi

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