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Stabilizzazione di LSU/LPU

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
  • Programmazione delle assunzioni
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Quesito

Premesso che:
o con Decreto Dirigenziale n. 11657 del 18/10/2018 della Regione Calabria avente ad oggetto: "Piano di stabilizzazione lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità", agli artt. 3 e 4 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse e i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo;
o nello specifico all´art. 3 viene stabilito l´importo pro-capite di EUR 13.096,22, comprensivo del contributo regionale e statale per 4 anni;
o nello specifico all´art. 4 viene stabilito quanto segue: "La Regione Calabria, con nota prot. n° 0343758/Siar dell´11/10/2018 ha inoltrato ai Ministeri competenti istanza di emanazione di provvedimenti autorizzativi in deroga in materia di assunzioni.
Nello specifico si è fatta richiesta sulla possibilità di effettuare le assunzioni "anche in soprannumero" rispetto alla dotazione organica esistente, nonché sul superamento del contingente massimo fissato al 25% dei rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto alla dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.
Nelle more dei provvedimenti autorizzativi di che trattasi, di seguito vengono definite le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al contributo, degli Enti interessati."
Considerato che viene stabilito il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del relativo bando (17/11/2018) per la richiesta di ammissione al contributo;
Considerato che il vigente CCNL ha statuito il limite del 25%, per come sopra rappresentato, delle potenziali assunzioni part-time e per categoria rispetto alla dotazione organica a tempo pieno;
Considerato che l´art. 20 del D.Lgs. 75/2017 ha statuito le modalità superamento del precariato attraverso due modalità: Procedura A (stabilizzazione) e Procedura B (concorsi riservati);
Richiamato il D.P.R. 487/1994 che stabilisce le modalità di reclutamento del personale nel pubblico impiego;
Considerato che questo Ente si trova nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all´art. 243-bis del Tuel e ha finanziato il relativo piano anche con i risparmi della spesa del personale, si pongono i seguenti quesiti:
1. Presupponendo, per assurdo, che verranno modificate, in tempi brevi (entro il 17/11/2018), le norme restrittive in materia di assunzioni negli Enti locali, può un Ente in riequilibrio finanziario pluriennale assumere in soprannumero rispetto alla dotazione organica, visto che il relativo piano è finanziato dai risparmi della spesa per il personale e, nel contempo, l´Ente è sottoposto, per legge, al controllo sulla dotazione organica da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali?
2. Per le categorie A1 e B1, in base alla norme vigenti, è sempre possibile procedere alle relative assunzioni mediante le procedure semplificate di cui al D.P.R. 487/1994?
3. L´Ente può ricorrere alla Procedura A prevista dall´art. 20 del D.Lgs. 75/2017 per assumere le categorie D1, C1 e B3 o dato che gli Lsu/Lpu non sono stati assunti con procedure concorsuali, per come prescrive la norma, lo stesso può ricorrere solo alla Procedura B prevista dalla medesima norma?

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