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Dispersione ceneri Regione Liguria
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Quesito
avrei necessità di avere due chiarimenti in merito alla seguente situazione.
1°) Una persona, affidataria di un'urna cineraria (affido autorizzato molti anni fa), chiede la dispersione delle ceneri nel Cinerario del Ns. Cimitero.
Essendo l'urna cineraria in materiale non biodegradabile, mi è sorto un dubbio in merito alla possibilità di procedere. Possono i Ns. custodi cimiteriali aprire l'urna in modo tale da disperdere le ceneri all'interno del Cinerario Comune? Anche perchè il Cinerario Comune è equiparato all'Ossario Comune, nel quale le ossa umane vengono gettate prive di involucro o di cassetta zincata.
La Legge Regionale in materia è quella della Regione Liguria ed il Ns. Regolamento Comunale, che regola il recesso dall'affidamento dell'urna, prevede, in tale circostanza, la possibilità di procedere con la tumulazione, l'interramento o la dispersione, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1; probabilmente l'articolo del Ns. Regolamento non aveva tenuto in considerazione i materiali con i quali vengono prodotte le urne cinerarie.
Credo che sia possibile procedere in tal senso, ma che non sia assolutamente possibile disperdere le ceneri in mare (con l'affondamento dell'urna), essendo l'urna in materiale non biodegradabile. Cosa ne pensate?
2°) Il secondo dubbio legato a tale situazione riguarda, invece, la volontà testamentaria del defunto in merito alla dispersione.
La legge Regionale della Liguria, sino ad aprile dello scorso anno, chiedeva espressamente, per poter effettuare la dispersione, la volontà scritta del defunto, in qualunque forma, in assenza della quale non si poteva assolutamente procedere. Pertanto, sulla base di ciò non si sarebbe cmq. potuto procedere.
A Maggio dello scorso anno, invece, con DGR n. 500/2024, è stata introdotta la possibilità di procedere alla dispersione anche in assenza della volontà scritta del de cuius, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli aventi diritto di grado più prossimo del defunto.
Alla luce di tale modifica, secondo Voi, si è cmq. impossibilitati ad effettuare la dispersione, visto che il defunto è deceduto molti anni fa e senza lasciare alcuna volontà scritta in merito, oppure la DGR ha efficacia retroattiva e, pertanto, nulla osta alla procedura?
1°) Una persona, affidataria di un'urna cineraria (affido autorizzato molti anni fa), chiede la dispersione delle ceneri nel Cinerario del Ns. Cimitero.
Essendo l'urna cineraria in materiale non biodegradabile, mi è sorto un dubbio in merito alla possibilità di procedere. Possono i Ns. custodi cimiteriali aprire l'urna in modo tale da disperdere le ceneri all'interno del Cinerario Comune? Anche perchè il Cinerario Comune è equiparato all'Ossario Comune, nel quale le ossa umane vengono gettate prive di involucro o di cassetta zincata.
La Legge Regionale in materia è quella della Regione Liguria ed il Ns. Regolamento Comunale, che regola il recesso dall'affidamento dell'urna, prevede, in tale circostanza, la possibilità di procedere con la tumulazione, l'interramento o la dispersione, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1; probabilmente l'articolo del Ns. Regolamento non aveva tenuto in considerazione i materiali con i quali vengono prodotte le urne cinerarie.
Credo che sia possibile procedere in tal senso, ma che non sia assolutamente possibile disperdere le ceneri in mare (con l'affondamento dell'urna), essendo l'urna in materiale non biodegradabile. Cosa ne pensate?
2°) Il secondo dubbio legato a tale situazione riguarda, invece, la volontà testamentaria del defunto in merito alla dispersione.
La legge Regionale della Liguria, sino ad aprile dello scorso anno, chiedeva espressamente, per poter effettuare la dispersione, la volontà scritta del defunto, in qualunque forma, in assenza della quale non si poteva assolutamente procedere. Pertanto, sulla base di ciò non si sarebbe cmq. potuto procedere.
A Maggio dello scorso anno, invece, con DGR n. 500/2024, è stata introdotta la possibilità di procedere alla dispersione anche in assenza della volontà scritta del de cuius, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte degli aventi diritto di grado più prossimo del defunto.
Alla luce di tale modifica, secondo Voi, si è cmq. impossibilitati ad effettuare la dispersione, visto che il defunto è deceduto molti anni fa e senza lasciare alcuna volontà scritta in merito, oppure la DGR ha efficacia retroattiva e, pertanto, nulla osta alla procedura?
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