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IMU: esecuzione testamentaria e cause civile
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Quesito
L´ufficio tributi sta esaminando un caso IMU particolare per il quale necessita di chiarimenti.
Nel corso dell'anno 2009 il contribuente "A" eredita per testamento olografo alcuni immobili e procede con l'apertura delle pratiche di successione, e successiva registrazione delle volture presso l´Agenzia del territorio competente.
Il testamento viene impugnato dagli eredi legittimi del de cuius e si da avvio a una causa civile.
Il Tribunale competente nel 2011 nomina custode dei beni mobili e immobili il fratello del de cuius (contribuente B); tale custodia comprende la facoltà di amministrazione e cura dei beni immobili, eventuale reinvestimento dei beni mobili con obbligo di rendicontazione e adozione di precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la dispersione dei beni in sequestro.
La causa civile si conclude nel corso del 2017 a favore del fratello del de cuius nonché custode nominato (contribuente B).
Durante gli anni in esame non è stata pagata l´imposta relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo.
Si chiede se quanto disposto dall'art. 32, 1° comma del D.Lgs. n. 175/2014 possa essere applicato anche al caso in specie per "similitudine".
Il soggetto passivo chiamato al pagamento del tributo è il contribuente "A" fino a definizione della causa civile o il contribuente "B" per tutti gli anni?
Si precisa che l´ufficio in forza dell´ordinanza di nomina del custode ha inviato nel 2017 avviso di accertamento IMU per l'anno d imposta 2012 al custode "contribuente B" il quale non ha pagato né richiesto annullamento o fatto ricorso e deve procedere con gli avvisi relativi agli anni successivi per IMU e TASI.
Inoltre, l´avviso di accertamento dovrà contenere nel caso specifico anche le sanzioni per il mancato pagamento?
Nel corso dell'anno 2009 il contribuente "A" eredita per testamento olografo alcuni immobili e procede con l'apertura delle pratiche di successione, e successiva registrazione delle volture presso l´Agenzia del territorio competente.
Il testamento viene impugnato dagli eredi legittimi del de cuius e si da avvio a una causa civile.
Il Tribunale competente nel 2011 nomina custode dei beni mobili e immobili il fratello del de cuius (contribuente B); tale custodia comprende la facoltà di amministrazione e cura dei beni immobili, eventuale reinvestimento dei beni mobili con obbligo di rendicontazione e adozione di precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la dispersione dei beni in sequestro.
La causa civile si conclude nel corso del 2017 a favore del fratello del de cuius nonché custode nominato (contribuente B).
Durante gli anni in esame non è stata pagata l´imposta relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo.
Si chiede se quanto disposto dall'art. 32, 1° comma del D.Lgs. n. 175/2014 possa essere applicato anche al caso in specie per "similitudine".
Il soggetto passivo chiamato al pagamento del tributo è il contribuente "A" fino a definizione della causa civile o il contribuente "B" per tutti gli anni?
Si precisa che l´ufficio in forza dell´ordinanza di nomina del custode ha inviato nel 2017 avviso di accertamento IMU per l'anno d imposta 2012 al custode "contribuente B" il quale non ha pagato né richiesto annullamento o fatto ricorso e deve procedere con gli avvisi relativi agli anni successivi per IMU e TASI.
Inoltre, l´avviso di accertamento dovrà contenere nel caso specifico anche le sanzioni per il mancato pagamento?
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