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Attivazione progressioni verticali
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Quesito
Il CCNL 16/11/2022 all´art. 13 ha previsto, a seguito del passaggio alle nuove aree professionali, la possibilità di accedere, nel periodo transitorio dal 01/04/2023 al 31/12/2025, dall´area degli Istruttori all´area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione anche in assenza di laurea. Infatti, la Tabella C del citato CCNL prevede espressamente, raddoppiando l´esperienza maturata nella categoria inferiore da 5 a 10 anni, che possono accedervi anche i dipendenti privi di laurea ma in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Di diverso avviso sono i giudici amministrativi e, in particolare, il TAR per il Piemonte (sentenza n.716/2023). Secondo il TAR l´art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/01, nel conferire uno specifico mandato alla contrattazione collettiva di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall´esterno, attraverso forme di progressione verticale attuate sulla base di criteri volti al riconoscimento dell´esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall´amministrazione, espressamente esclude che la deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l´accesso all´area dall´esterno operi per «l´area di cui al secondo periodo» ossia «l´area per l´inquadramento del personale di elevata qualificazione», con la conseguenza che il legislatore nel demandare alla contrattazione collettiva sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, conferma il principio secondo cui l´accesso all´Area Funzionari e Elevata Qualificazione è subordinato al possesso di un titolo di laurea.
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede se questo Ente possa attivare le progressioni verticali dall´area degli Istruttori all´area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione come disciplinate dal vigente CCNL del 16/11/2022 e quindi in deroga al titolo di studio.
Di diverso avviso sono i giudici amministrativi e, in particolare, il TAR per il Piemonte (sentenza n.716/2023). Secondo il TAR l´art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/01, nel conferire uno specifico mandato alla contrattazione collettiva di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall´esterno, attraverso forme di progressione verticale attuate sulla base di criteri volti al riconoscimento dell´esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall´amministrazione, espressamente esclude che la deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l´accesso all´area dall´esterno operi per «l´area di cui al secondo periodo» ossia «l´area per l´inquadramento del personale di elevata qualificazione», con la conseguenza che il legislatore nel demandare alla contrattazione collettiva sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, conferma il principio secondo cui l´accesso all´Area Funzionari e Elevata Qualificazione è subordinato al possesso di un titolo di laurea.
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede se questo Ente possa attivare le progressioni verticali dall´area degli Istruttori all´area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione come disciplinate dal vigente CCNL del 16/11/2022 e quindi in deroga al titolo di studio.
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