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Quesito
Il Comune ha trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente per territorio - ai sensi dell´art. 5, comma 3, del TUSP - il verbale della deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile - presa d´atto modello giuridico-amministrativo "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale - Impresa Sociale ETS" e approvazione Schema Atto costitutivo e Statuto". In particolare, il Comune ha approvato la proposta di deliberazione della Giunta comunale al Consiglio contenente l´impegno a costituire e far parte della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale sotto forma di Società Cooperativa di Comunità e, contestualmente, ha approvato gli allegati "Atto costitutivo" e "Statuto".
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha espresso, ex art. 3, comma 5, TUSP, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune della "Comunità Energetica Rinnovabile" secondo il modello giuridico-amministrativo della "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale - impresa sociale ETS" per i seguenti motivi:
"Con riguardo al secondo profilo, l´art. 5, comma 2, prima parte, TUSP recita: "L´atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". La Sezione richiama l´attenzione sulla circostanza per cui la valutazione dell´Amministrazione in merito alla compatibilità dell´intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un´adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l´assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 142/2018). Si rileva l´assenza di una appropriata motivazione sul punto. Invero, l´onere motivazionale non può tradursi in un enunciato apodittico, ritenendosi assolto da un mero richiamo all´osservanza della legislazione europea e nazionale vigente, cui peraltro ogni azione pubblica deve già di per sé conformarsi".
Il Comune ha seguito lo stesso il percorso tracciato senza alcuna comunicazione al Consiglio comunale affermando, in una delibera di giunta, di aver nuovamente richiesto il prescritto parere alla Corte dei Conti ma che lo stesso non e' vincolante.
Cosa succede in questi casi, è corretto il comportamento della Giunta comunale?
Si può procedere lo stesso senza tener conto del parere della Corte dei Conti e senza ulteriori passaggi in Consiglio comunale?
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha espresso, ex art. 3, comma 5, TUSP, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune della "Comunità Energetica Rinnovabile" secondo il modello giuridico-amministrativo della "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale - impresa sociale ETS" per i seguenti motivi:
"Con riguardo al secondo profilo, l´art. 5, comma 2, prima parte, TUSP recita: "L´atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese". La Sezione richiama l´attenzione sulla circostanza per cui la valutazione dell´Amministrazione in merito alla compatibilità dell´intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un´adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l´assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 142/2018). Si rileva l´assenza di una appropriata motivazione sul punto. Invero, l´onere motivazionale non può tradursi in un enunciato apodittico, ritenendosi assolto da un mero richiamo all´osservanza della legislazione europea e nazionale vigente, cui peraltro ogni azione pubblica deve già di per sé conformarsi".
Il Comune ha seguito lo stesso il percorso tracciato senza alcuna comunicazione al Consiglio comunale affermando, in una delibera di giunta, di aver nuovamente richiesto il prescritto parere alla Corte dei Conti ma che lo stesso non e' vincolante.
Cosa succede in questi casi, è corretto il comportamento della Giunta comunale?
Si può procedere lo stesso senza tener conto del parere della Corte dei Conti e senza ulteriori passaggi in Consiglio comunale?
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