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Quesito
Il Sig. Caio solo a seguito di segnalazione da parte dell´ufficio anagrafe, a decorrere dall´anno 2021 è stato registrato nel nostro database, nonostante possedesse un´azienda agricola dal 2009.
Tra gli immobili in suo possesso, è presente un fabbricato accatastato con classe A/3 per il quale non è stata mai applicata la riduzione dell´aliquota come immobile rurale ma è stata applicata l´aliquota come fabbricato generico e sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni 2016-2017-2018.
Il Sig. Caio a marzo 2024 ha presentato una visura storica dell´immobile in cui è stata inserita da parte del catasto un´annotazione con cui è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità. Poiché da visura tale dichiarazione è stata presentata il 01.03.2024, ho provveduto ad inserire la variazione sull´anagrafica a partire da questa data.
La settimana scorsa, il Sig. Caio ha portato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 18.05.2011 per l´aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati rurali abitativi, nella quale dichiarava l´avvenuta cessione in affitto dell´azienda, comprensiva dell´immobile di cui sopra, alla società di persone avente come rappresentante legale il figlio, e contestualmente ne dichiarava la ruralità.
La dichiarazione di ruralità non è stata mai stata annotata sull´immobile da parte del catasto e non è stata mai presentata al nostro ufficio.
Vorrei avere un suo parere in merito alla gestione della documentazione ricevuta nel corso di quest´anno, per comprendere a decorrere da quale termine tener conto della ruralità dell´immobile, se dal 2011 (anno in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva) oppure marzo 2024 (anno in cui la variazione è stata registrata al catasto). Di conseguenza vorrei capire come mi devo comportare con gli avvisi di accertamento già emessi per le annualità 2016-2017 (già in gestione da parte dell´ADER per il coattivo) e il 2018 (non ancora in gestione da parte dell´Ader); nessuno di questi accertamenti è stato impugnato nei termini di legge.
Tra gli immobili in suo possesso, è presente un fabbricato accatastato con classe A/3 per il quale non è stata mai applicata la riduzione dell´aliquota come immobile rurale ma è stata applicata l´aliquota come fabbricato generico e sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni 2016-2017-2018.
Il Sig. Caio a marzo 2024 ha presentato una visura storica dell´immobile in cui è stata inserita da parte del catasto un´annotazione con cui è stata dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità. Poiché da visura tale dichiarazione è stata presentata il 01.03.2024, ho provveduto ad inserire la variazione sull´anagrafica a partire da questa data.
La settimana scorsa, il Sig. Caio ha portato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 18.05.2011 per l´aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati rurali abitativi, nella quale dichiarava l´avvenuta cessione in affitto dell´azienda, comprensiva dell´immobile di cui sopra, alla società di persone avente come rappresentante legale il figlio, e contestualmente ne dichiarava la ruralità.
La dichiarazione di ruralità non è stata mai stata annotata sull´immobile da parte del catasto e non è stata mai presentata al nostro ufficio.
Vorrei avere un suo parere in merito alla gestione della documentazione ricevuta nel corso di quest´anno, per comprendere a decorrere da quale termine tener conto della ruralità dell´immobile, se dal 2011 (anno in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva) oppure marzo 2024 (anno in cui la variazione è stata registrata al catasto). Di conseguenza vorrei capire come mi devo comportare con gli avvisi di accertamento già emessi per le annualità 2016-2017 (già in gestione da parte dell´ADER per il coattivo) e il 2018 (non ancora in gestione da parte dell´Ader); nessuno di questi accertamenti è stato impugnato nei termini di legge.
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