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Congedo parentale - trattamento normativo

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Quesito

Il comma 5 dell´art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i periodi di congedo parentale sono computati nell´anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e tredicesima (ad eccezione degli emolumenti accessori connessi alla presenza in servizio) ma in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Il comma 1 dell´art. 45 del CCNL - FL 2019, esordisce affermano l´applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 ma con le specifiche di cui al medesimo articolo. Il comma 3 dell´art. 45 tratta del congedo parentale per i primi trenta giorni.
La formulazione dell´art. 45 CCNL 2019 inoltre sostituisce l´art. 43 del CCNL 2018 che comunque ci sembra diversa rispetto al precedente art. 43 CCNL 2018.
A fronte di tali premesse normative insorge la difficoltà di comprendere se vi siano specifici riferimenti in altre disposizioni e quale sia in definitiva, il trattamento normativo (ferie, permessi, tredicesima) applicabile al periodo di congedo parentale.

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