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Utilizzo fondo risorse decentrate
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
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Quesito
L'Amministrazione comunale ha deciso di finanziare il potenziamento dei servizi di controllo della polizia locale in orario serale/notturno e festivo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, mediante la destinazione, a seguito di contrattazione integrativa, di una quota delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dei vigenti CCNL di comparto e nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Evidenziato che la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 5/2019, ha ribadito che l´impiego delle risorse di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 285/92, per progetti di potenziamento degli interventi di polizia locale finalizzati a sicurezza urbana e stradale, rientra nel limite dell´art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 "in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza, né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul bilancio", e ammette tuttavia l´esclusione dal citato vincolo di finanza pubblica qualora l´ente destini agli incentivi del personale di polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio. In tal caso infatti "... qualora i maggiori proventi venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall´articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
Evidenziato però che tanto la Sez. di Controllo della C.d.C. del Piemonte (delib. N. 1717/2021/PAR) quanto la Sez. di Controllo Marche (delib. N. 3/2020/PAR) precisano che l´eccedenza di incassi contravvenzionali deve derivare da accertamenti svolti nel medesimo esercizio finanziario;
Si chiede se abbia senso confrontare gli incassi 2023 con gli incassi 2022 derivanti da accertamenti svolti nel medesimo esercizio finanziario (competenza) oppure se possono essere considerate anche le somme incassate a residuo visto che gli incassi possono tranquillamente slittare anche negli anni successivi.
Evidenziato che la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 5/2019, ha ribadito che l´impiego delle risorse di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 285/92, per progetti di potenziamento degli interventi di polizia locale finalizzati a sicurezza urbana e stradale, rientra nel limite dell´art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 "in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza, né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul bilancio", e ammette tuttavia l´esclusione dal citato vincolo di finanza pubblica qualora l´ente destini agli incentivi del personale di polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio. In tal caso infatti "... qualora i maggiori proventi venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall´articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
Evidenziato però che tanto la Sez. di Controllo della C.d.C. del Piemonte (delib. N. 1717/2021/PAR) quanto la Sez. di Controllo Marche (delib. N. 3/2020/PAR) precisano che l´eccedenza di incassi contravvenzionali deve derivare da accertamenti svolti nel medesimo esercizio finanziario;
Si chiede se abbia senso confrontare gli incassi 2023 con gli incassi 2022 derivanti da accertamenti svolti nel medesimo esercizio finanziario (competenza) oppure se possono essere considerate anche le somme incassate a residuo visto che gli incassi possono tranquillamente slittare anche negli anni successivi.
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