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Concessionario tributi locali

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Quesito

Un Ente ha stipulato un contratto ad oggetto la gestione dei tributi locali ed altre entrate patrimoniali (dalla fase di accertamento a quella della riscossione coattiva) ad un concessionario.
Il contratto stipulato nel 2017 aveva durata cinque anni (2017/2022). Alla scadenza, lo stesso contratto, è stato prorogato nelle more della finalizzazione della procedura di individuazione di un altro concessionario. Ad oggi è presente un nuovo concessionario.
Una specifica clausola contrattuale (art. 8) prevede che "Il ciclo della riscossione (da quella ordinaria a quella coattiva) delle entrate dell´Ente deve svolgersi e completarsi in un arco temporale max di 18 mesi dalla data di consegna della richiesta di pagamento e/o di scadenza dei versamenti i autoliquidazione, salvo attivazioni di percorsi di dilazione da concordarsi con il Comune o intervengano elementi sospensivi, per come indicato nell´offerta tecnica (n sede di gara)".
Si pone, a tale proposito, un dubbio circa il rapporto con una norma del Capitolato (art. 20), che nella parte relativa agli obblighi del vecchio concessionario, tra l´altro, prevede "L´appaltatore dovrà procedere alla riscossione coattiva anche oltre i termini di scadenza e fino al termine dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità".
In dubbio è legato al rapporto tra il termine dei 18 mesi, di cui all´art. 8 del contratto e quello di cui all´art. 20 del capitolato.
Secondo una possibile interpretazione, il vecchio concessionario potrebbe portare a termine la riscossione (art. 20) ma nei limiti dei 18 mesi previsti dal contratto, con la conseguenza che, al termine dei 18 mesi, il concessionario non avrebbe più titolo a proseguire gli atti avviati (es. pignoramenti, fermi, ecc.).
In base ad una altra possibile interpretazione, il termine di cui all´art. 8 del contratto (18 mesi) avrebbe una rilevanza interna, ovvero tra le parti del contratto (comune/concessionario), per cui decorsi i 18 mesi senza che le attività oggetto del contratto siano portate a termine, il comune avrebbe diritto al risarcimento del danno, da parte del vecchio concessionario (derivante dalla circostanza che la prestazione non è stata eseguita nel termine contrattuale di 18 mesi). D´altra parte, l´art. 20 del capitolato avrebbe una rilevanza esterna ovvero rispetto ai terzi, nel senso che il potere di riscossione (non sarebbe legato ai 18 mesi, bensì) alla conclusione "dei procedimenti coattivi che si concluderanno con la riscossione o il discarico per inesigibilità".
In tale ultimo caso, il decorso dei 18 mesi senza che la prestazione sia stata eseguita ovvero venga eseguita con ritardo, si potrebbero applicare delle penali?
In merito al risarcimento del danno, come deve essere data prova? (es. danno emergente: gli interessi e rivalutazione sono da calcolarsi in automatico allo scadere del termine dei 18 mesi, da intendersi quale termine di perfezionamento della prestazione? lucro cessante: come va determinato e comprovato?


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