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Liquidazione giudiziale IMU TASI

  • Tributi
  • IMU e TASI
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Quesito

Riceviamo tardivamente comunicazione di cui all'art. 200 CCII dal curatore di una liquidazione giudiziale per una ditta che insiste(va) sul territorio comunale. Nella domanda di insinuazione al passivo dei fallimenti venivano inseriti tutti i crediti, fino al momento della domanda di insinuazione, i tributari come privilegiati e chirografari per interessi, sanzioni e spese per le annualità oggetto di procedura di recupero coattivo già avviato. Il curatore ora invece mi chiede a parte, con mail dal suo indirizzo dello studio, l'importo dei tributi dovuti dal momento dell'apertura della procedura (ottobre 2023) alla vendita dell'immobile (marzo 2024), come se fossero esclusi dalla domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale vera e propria. È cambiato qualcosa in tal proposito con il Codice della Crisi d'impresa del 2022?
Inoltre vorrei chiedere se è possibile, per le annualità non ancora oggetto di recupero, trattare la comunicazione come una richiesta di ravvedimento operoso e inserire quindi nei crediti chirografari anche le sanzioni e interessi specifici.
Infine il curatore asserisce che l'importo della compravendita (asta giudiziale) deve essere preso come valore per il calcolo dell´imposta. È cambiato qualcosa in tal proposito con il codice del 2022?

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