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Rateizzazione tributi
- Tributi
- Disciplina della riscossione
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Quesito
Nel mese di giugno 2021 il Responsabile pro-tempre dell´Ufficio Tributi del mio Comune aveva concesso ad un Contribuente tre distinte rateizzazioni di n. 48 rate mensili ciascuna, aventi tutte le medesime scadenze (per tutte la prima rata scadente il 30/06/2021 e l'ultima rata scadente il 30/06/2025), dei seguenti Tributi/Entrate patrimoniali:
1- Rateizzazione 'A' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per gli Avvisi Accertamenti IMU degli anni dal 2016 al 2020;
2- Rateizzazione 'B' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per gli Avvisi Bonari di Pagamento TARI degli anni dal 2016 al 2020;
3- Rateizzazione 'C' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per le Fatture del SERVIZIO IDRICO degli dal 2016 al 2020.
Nei tre Provvedimenti di rateizzazione l'Ufficio Tributi, così come stabilito dal Regolamento delle Entrate, si Avvertiva il Contribuente, che dichiarava espressamente di essere a conoscenza e di accettare l'avvertimento, che:
a: Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell´arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, avrebbe comportato la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non fosse intervenuto il pagamento entro trenta giorni dall´invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza il debito non sarebbe più stato rateizzato e l´intero importo ancora dovuto sarebbe stato immediatamente riscuotibile in un´unica soluzione;
b: Rimaneva in ogni caso fermo e accettato che la prescrizione di debiti rateizzati sarebbe stata sospesa fino al termine della dilazione di pagamento. Conseguentemente anche la dilazione di pagamento non avrebbe trovato alcun limite nella decadenza in quanto inserita nel meccanismo della prescrizione e quest´ultima è sospesa in presenza di dilazione.
Alla data odierna il contribuente ha pagato 25 rate di ciascuna rateizzazione (ultime rate pagate aventi scadenza 30/06/2023) a fronte delle 35 rate previste (rate n. 35 scadenti il 30/04/2024), nonostante sia stato inviato nel mese di gennaio 2024 a mezzo Pec uno specifico sollecitato nel mese di gennaio 2024, non ha provveduto a effettuare il pagamento delle rate scadute, l'Ufficio intende, sussistendone i presupposti, revocare la rateizzazione.
Dovendo io oggi avviare, in qualità di nuovo Responsabile dell'ufficio Tributi, la Riscossione Coattiva tramite l'Agente Nazionale della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), pongo le seguenti domande, sperando di potere fugare i miei dubbi:
- riguardo al Provvedimento di Revoca della suddetta Rateizzazione 'A' (Avvisi accertamento IMU) è possibile iscrivere direttamente a ruolo coattivo la Revoca della Rateizzazione oppure si devono iscrivere a ruolo coattivo i singoli avvisi di accertamento, decurtando comunque, in ognuno dei due casi, l'importo delle rate pagate?
- riguardo ai provvedimenti di Revoca delle suddette Rateizzazioni 'B' e 'C' (rispettivamente Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO) è possibile: a) iscrivere a ruolo coattivo direttamente i provvedimenti di Revoca delle Rateizzazioni; b) oppure si possono iscrivere a ruolo coattivo gli Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO sottesi alle rateizzazioni, indicando come data di notifica quella della concessione della rateizzazione; c) oppure è necessario preliminarmente emettere e notificare i relativi Avvisi di Accertamento per gli Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO sottesi alle rateizzazioni e poi iscrivere successivamente a ruolo coattivo questi provvedimenti, qualora essi non sia pagati dal contribuente nel termine di 60 giorni dalla loro notifica, decurtando comunque, in tutti i casi, l'importo delle relative rate pagate?
1- Rateizzazione 'A' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per gli Avvisi Accertamenti IMU degli anni dal 2016 al 2020;
2- Rateizzazione 'B' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per gli Avvisi Bonari di Pagamento TARI degli anni dal 2016 al 2020;
3- Rateizzazione 'C' (con relativa Data di emissione, Nr. di Protocollo e Data di Notifica) per le Fatture del SERVIZIO IDRICO degli dal 2016 al 2020.
Nei tre Provvedimenti di rateizzazione l'Ufficio Tributi, così come stabilito dal Regolamento delle Entrate, si Avvertiva il Contribuente, che dichiarava espressamente di essere a conoscenza e di accettare l'avvertimento, che:
a: Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell´arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, avrebbe comportato la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non fosse intervenuto il pagamento entro trenta giorni dall´invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza il debito non sarebbe più stato rateizzato e l´intero importo ancora dovuto sarebbe stato immediatamente riscuotibile in un´unica soluzione;
b: Rimaneva in ogni caso fermo e accettato che la prescrizione di debiti rateizzati sarebbe stata sospesa fino al termine della dilazione di pagamento. Conseguentemente anche la dilazione di pagamento non avrebbe trovato alcun limite nella decadenza in quanto inserita nel meccanismo della prescrizione e quest´ultima è sospesa in presenza di dilazione.
Alla data odierna il contribuente ha pagato 25 rate di ciascuna rateizzazione (ultime rate pagate aventi scadenza 30/06/2023) a fronte delle 35 rate previste (rate n. 35 scadenti il 30/04/2024), nonostante sia stato inviato nel mese di gennaio 2024 a mezzo Pec uno specifico sollecitato nel mese di gennaio 2024, non ha provveduto a effettuare il pagamento delle rate scadute, l'Ufficio intende, sussistendone i presupposti, revocare la rateizzazione.
Dovendo io oggi avviare, in qualità di nuovo Responsabile dell'ufficio Tributi, la Riscossione Coattiva tramite l'Agente Nazionale della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), pongo le seguenti domande, sperando di potere fugare i miei dubbi:
- riguardo al Provvedimento di Revoca della suddetta Rateizzazione 'A' (Avvisi accertamento IMU) è possibile iscrivere direttamente a ruolo coattivo la Revoca della Rateizzazione oppure si devono iscrivere a ruolo coattivo i singoli avvisi di accertamento, decurtando comunque, in ognuno dei due casi, l'importo delle rate pagate?
- riguardo ai provvedimenti di Revoca delle suddette Rateizzazioni 'B' e 'C' (rispettivamente Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO) è possibile: a) iscrivere a ruolo coattivo direttamente i provvedimenti di Revoca delle Rateizzazioni; b) oppure si possono iscrivere a ruolo coattivo gli Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO sottesi alle rateizzazioni, indicando come data di notifica quella della concessione della rateizzazione; c) oppure è necessario preliminarmente emettere e notificare i relativi Avvisi di Accertamento per gli Avvisi Bonari TARI e Fatture SERVIZIO IDRICO sottesi alle rateizzazioni e poi iscrivere successivamente a ruolo coattivo questi provvedimenti, qualora essi non sia pagati dal contribuente nel termine di 60 giorni dalla loro notifica, decurtando comunque, in tutti i casi, l'importo delle relative rate pagate?
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