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Aspettativa art. 81 d.lgs. 267/2000

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
  • Aspettative e distacchi sindacali
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Quesito

In riferimento art. 81 del d.lgs. 267/2000, "1.I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. ((I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 ))", si chiede quale sia la corretta interpretazione della suddetta norma relativamente alla concessione dell´aspettativa ad un dipendente ovvero se la stessa possa essere soggetta alla valutazione delle esigenze organizzative da parte della Pubblica Amministrazione, quale datore di lavoro del richiedente, considerato che all´art. 68 d.lgs. 165/01 il legislatore utilizza il termine "sono collocati" e non "possono essere collocati" al fine di disciplinare l´aspettativa per mandato regionale e parlamentare.

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