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Quesito
Buongiorno, la FAQ ANAC del 25/10/2018 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dice: "Ai sensi dell´art. 25, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell´appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, l´acquisto da parte di un Ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l´assolvimento degli obblighi di tracciabilità."
Io interpreto che se il dipendente partecipa ad un corso di formazione proposto da una ditta ad una pluralità di partecipanti con programma e prezzo già definito non è necessario lo stacco del CIG.
È ancora valido questo orientamento?
Grazie
Cordiali saluti.
Massimo Felappi
Io interpreto che se il dipendente partecipa ad un corso di formazione proposto da una ditta ad una pluralità di partecipanti con programma e prezzo già definito non è necessario lo stacco del CIG.
È ancora valido questo orientamento?
Grazie
Cordiali saluti.
Massimo Felappi
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