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Quesito

Buongiorno, la FAQ ANAC del 25/10/2018 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dice: "Ai sensi dell´art. 25, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell´appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, l´acquisto da parte di un Ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l´assolvimento degli obblighi di tracciabilità."
Io interpreto che se il dipendente partecipa ad un corso di formazione proposto da una ditta ad una pluralità di partecipanti con programma e prezzo già definito non è necessario lo stacco del CIG.
È ancora valido questo orientamento?
Grazie
Cordiali saluti.
Massimo Felappi

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