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rimborso spese componenti commissione carburanti
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Quesito
L'Ufficio Tecnico ha convocato la commissione collaudo carburanti e la Regione Marche ha provveduto ad indicare tre nominativi mentre per il Comune è stato indicato un istruttore direttivo dell'ufficio sisma. La Corte dei Conti Lombardia (n. 259/2012) stabilisce che il principio di onnicomprensività può essere esteso a tutto il personale dipendente. Con Legge di Stabilità 2014 è stato modificato dal Governo il testo del D.L. n. 95/2012 che ora all'art. 12, comma 20, in materia di Commissioni Tecniche di Vigilanza prevede che ai componenti non spettano compensi, gettoni presenza o rimborsi spese. Questa disposizione è estesa anche alle Commissioni di collaudo distributori carburanti? Quale trattamento fiscale andrebbe applicato nel caso in cui tali somme sono spettanti? Per i nominativi indicati dalla Regione potrebbe applicarsi l'art. 50, lett. f) esercizio pubbliche funzioni mentre per il dipendente comunale art. 50, lett. c)?
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