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Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
  • Periodo di prova
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Quesito

L´art.14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall´art. 20 del CCNL del 14.9.2000, dispone che: "9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l´ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo."
La suddetta clausola, come si evince della lettura del testo, pertanto, consente al lavoratore di un ente, vincitore di concorso pubblico presso una nuova amministrazione, il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria provenienza e nel profilo rivestito nell´ente di provenienza.
Per effetto di tale disposizione si chiede se al dipendente deve essere anche assicurato il mantenimento della posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro.

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