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Mobilità obbligatoria e progressioni verticalil

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Quesito

Si chiede di sapere se si applica l´art. 34-bis del D.lgs. 165/01 alle progressioni verticali riservate solo al personale interno.
La norma impone alle pubbliche amministrazioni di esperire la procedura della cd. mobilità obbligatoria "prima di avviare le procedure di assunzione di personale"
A favore della tesi sull´obbligatoria applicazione della menzionata disposizione normativa all´ipotesi in argomento sembra militare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le progressioni verticali si annoverano fra i procedimenti di "assunzione" del personale, determinando una novazione oggettiva del rapporto di lavoro e implicando, pertanto, l´obbligo di esperimento della procedura di ricollocazione del personale in disponibilità ai sensi della suddetta disposizione normativa, che si applica, per l´appunto, alle "procedure di assunzione del personale".
In tal senso Corte di Cassazione, S.U., ha precisato che la "progressione verticale che consiste nel passaggio ad un´altra area professionale, ossia ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, - è - tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro" (Cass., S.U. Civ., sent. 26270/2016).
Analogamente, la Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 12559 del 18/5/2017, ha incidentalmente precisato, nell´ambito di una pronuncia che ha ribadito l´obbligo di esperimento della procedura di mobilità volontaria in via preventiva rispetto all´eventuale scorrimento di una graduatoria valida, che secondo una consolidata giurisprudenza, va inclusa nell'accezione di "reclutamento di nuovo personale .... la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore".
In data 22.05.2018 con deliberazione n. 189/2018 la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel citare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 12559 depositata il 18.05.2017 ha ribadito "la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l´amministrazione procedente".
Sul tema si registra, tuttavia, una posizione contraria all´applicabilità del ridetto art. 34bis alle progressioni verticali. In particolare, nella circolare n. 3/2006 si rileva che "la decisione di avviare procedure di progressione professionale nasce da un´attenta analisi organizzativa che l´amministrazione deve compiere in sede di programmazione triennale dei fabbisogni verificando anche l´esistenza, al proprio interno, di professionalità utili. È in tale sede, infatti, che si devono valutare i percorsi per una razionale riallocazione del personale ed ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all´utenza. (...) Nei processi di riconversione del personale trova ampio spazio la possibilità di valorizzare le professionalità interne che meglio rispondono al fabbisogno dell´ente, così costituendo una valida alternativa, anche in termini di acquisizione di competenze specifiche e di costi, al reclutamento dall´esterno. In quest´ottica si ritiene che non trovi applicazione alle procedure di progressione verticale l´art. 34 bis ed il principio del previo esperimento della mobilità, in quanto le medesime costituiscono una diretta e più favorevole conseguenza di una precisa scelta organizzativa assunta in sede di programmazione triennale dei fabbisogni".

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