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Servizi alla persona
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Quesito
I servizi alla persona, come riportati all´art 128 co.2, scontano un regime particolare favore che "dovrebbe" essere tenere in considerazione anche dei principi di celerità e semplificazione dell´affidamento oltre al super principio del risultato.
Tutto ciò pare in contrasto con ciò che indica il successivo co. 8 sempre dell´art 128 riportante che per "Per l´affidamento e l´esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all´articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo."
L´art. 3 del medesimo articolo a sua volta recita che "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti." senza richiamare minimamente l´art 50
Tra l´altro la suddetta impostazione pare confermata dalla relazione Illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, pag. 181, per cui con il comma 8 dell´art. 128 "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (...)".
La stessa relazione è stata richiamata dal parere del MIT del 5 luglio 2023, n. 2103 di pari tenore.
Per aggiungere complessità alla complessità i suddetti servizi secondo quanto riportato dall´ art. 108, comma 2, lett. a) vanno affidati esclusivamente secondo l´offerta economicamente più vantaggiosa. (per qualsiasi importo)
Infine poiché, l´art. 32, co. 2 dell´allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall´importo anche i servizi sanitari e sociali (lett.m) per qualsiasi affidamento anche micro occorre prevedere 2 figure un RUP ed un DEC.
Quindi per riepilogare la catena amministrativa per l´affidamento di servizi sociali di qualsiasi importo (anche piccolissimi) sarebbe formata da:
1. Nomina DEC;
2. individuazione criteri di aggiudicazione
3. determina approvazione atti;
4. pubblicazione atti;
5. ricezione domande;
6. nomina commissione;
7. esame busta amministrativa;
8. soccorso istruttorio;
9. verbale prima seduta
10. esame busta tecnica;
11. verbale seconda seduta;
12. determina approvazione verbali;
13. pubblicazione verbali;
14. verifica requisiti (SOTTO I 40.000 solo a campione);
15. aggiudicazione ed impegno di spesa;
16. stipula contratto;
Paragonandola per simmetria ad una procedura aperta l´allegato I.3 art 17 co. 3 ci indica 9 mesi per la sua conclusione, tempi assolutamente impensabili specie nel campo dei servizi sociali per servizi di piccoli importi.
Appare quindi evidente che, abolire l´affidamento diretto nei servizi alla persona, non permette di rispettare minimamente i principi del risultato, della celerità dell´economicità, dell´efficienza e dell´efficacia dell´azione della pubblica amministrazione e sarebbe poco praticabile.
In conclusione con la presente siamo a richiedere se è giusta la ricostruzione sopra esposta oppure se abbiamo trascurato qualche, sentenza, parere, norma, che comunque permette l´applicazione di tutte le procedure (compreso l´affidamento diretto) anche per i servizi alla persona.
Tutto ciò pare in contrasto con ciò che indica il successivo co. 8 sempre dell´art 128 riportante che per "Per l´affidamento e l´esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all´articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo."
L´art. 3 del medesimo articolo a sua volta recita che "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti." senza richiamare minimamente l´art 50
Tra l´altro la suddetta impostazione pare confermata dalla relazione Illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, pag. 181, per cui con il comma 8 dell´art. 128 "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (...)".
La stessa relazione è stata richiamata dal parere del MIT del 5 luglio 2023, n. 2103 di pari tenore.
Per aggiungere complessità alla complessità i suddetti servizi secondo quanto riportato dall´ art. 108, comma 2, lett. a) vanno affidati esclusivamente secondo l´offerta economicamente più vantaggiosa. (per qualsiasi importo)
Infine poiché, l´art. 32, co. 2 dell´allegato II.14 stabilisce che sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall´importo anche i servizi sanitari e sociali (lett.m) per qualsiasi affidamento anche micro occorre prevedere 2 figure un RUP ed un DEC.
Quindi per riepilogare la catena amministrativa per l´affidamento di servizi sociali di qualsiasi importo (anche piccolissimi) sarebbe formata da:
1. Nomina DEC;
2. individuazione criteri di aggiudicazione
3. determina approvazione atti;
4. pubblicazione atti;
5. ricezione domande;
6. nomina commissione;
7. esame busta amministrativa;
8. soccorso istruttorio;
9. verbale prima seduta
10. esame busta tecnica;
11. verbale seconda seduta;
12. determina approvazione verbali;
13. pubblicazione verbali;
14. verifica requisiti (SOTTO I 40.000 solo a campione);
15. aggiudicazione ed impegno di spesa;
16. stipula contratto;
Paragonandola per simmetria ad una procedura aperta l´allegato I.3 art 17 co. 3 ci indica 9 mesi per la sua conclusione, tempi assolutamente impensabili specie nel campo dei servizi sociali per servizi di piccoli importi.
Appare quindi evidente che, abolire l´affidamento diretto nei servizi alla persona, non permette di rispettare minimamente i principi del risultato, della celerità dell´economicità, dell´efficienza e dell´efficacia dell´azione della pubblica amministrazione e sarebbe poco praticabile.
In conclusione con la presente siamo a richiedere se è giusta la ricostruzione sopra esposta oppure se abbiamo trascurato qualche, sentenza, parere, norma, che comunque permette l´applicazione di tutte le procedure (compreso l´affidamento diretto) anche per i servizi alla persona.
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