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Scavalco condiviso tra enti di diverso comparto
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
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Quesito
Premesso che nel corso del corrente anno si è verificata una mobilità volontaria di un dipendente di questo comune presso l´Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ai sensi dell´art. 30 D.Lgs 165/2001.
Al fine di agevolare il trasferimento, salvaguardando al contempo l´esigenza di garantire l´efficacia e l´efficienza del servizio lasciato momentaneamente scoperto, tra i due Enti interessati si è stipulata una convenzione per l´utilizzo di personale c.d. a "scavalco condiviso" con il benestare del dipendente trasferito ai sensi dell´art. 14 CCNL Enti Locali del 2004 poi ripreso dall´art.23 del CCNL Enti locali del 2022.
Benché la succitata norma contrattuale prevedendo tale possibilità faccia riferimento ad Enti che applicano lo stesso CCNL, le due amministrazioni, che appartengono a un diverso comparto con rispettive aree di contrattazione collettiva nazionale hanno ritenuto proficuo per entrambe la temporanea suddivisione delle prestazioni del dipendente appena trasferito.
La fattispecie dello scavalco condiviso, ripresa nella citata convenzione, non integra la costituzione di nuovo rapporto di impiego per mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l´Ente che si avvale della prestazione a scavalco e il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale tra amministrazioni pubbliche. Il dipendente pertanto rimane legato all´unico rapporto di impiego con l´Ente datore di lavoro (Az. Osp S. Croce e Carle).
Si osserva altresì che nell´ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall´´Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l´ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell´art.1 commi 557 o 562, della L. 296/2006 e conseguentemente saranno soggetti alle relative limitazioni.
Al termine del periodo previsto dalla convenzione l´Azienda Ospedaliera S. croce e Carle di cuneo ha chiesto il rimborso di quota delle spese di personale a questo Comune tramite fattura con l´applicazione dell´IVA al 22%(sulle sole componenti stipendiali e non sugli oneri) sostenendo che benché si tratti di un mero rimborso di spese di personale, normalmente esente IVA nei rapporti fra Enti locali, la natura di Azienda dell´Ente emittente e la natura di "convenzione amministrativa" e non "sanitaria" (?) in argomento generi i presupposti per l´applicazione dell´IVA. Questo comune per contro e per quanto sopra evidenziato non conviene sull´applicazione dell´IVA in ragione del fatto che la stipula della convenzione ex art.14 del CCNL 22.1.2004, e il rimborso di spese di personale che ne consegue, non muti la sua natura intrinseca di mero rimborso dei costi sostenuti, indipendentemente dalla natura giuridica dell´Ente controparte.
Il quesito che in questa sede si avanza riguarda pertanto il fatto se sia dovuta o meno l´IVA sul rimborso spese di personale in discorso e, in caso affermativo, dove trovi origine normativa tale obbligazione.
Al fine di agevolare il trasferimento, salvaguardando al contempo l´esigenza di garantire l´efficacia e l´efficienza del servizio lasciato momentaneamente scoperto, tra i due Enti interessati si è stipulata una convenzione per l´utilizzo di personale c.d. a "scavalco condiviso" con il benestare del dipendente trasferito ai sensi dell´art. 14 CCNL Enti Locali del 2004 poi ripreso dall´art.23 del CCNL Enti locali del 2022.
Benché la succitata norma contrattuale prevedendo tale possibilità faccia riferimento ad Enti che applicano lo stesso CCNL, le due amministrazioni, che appartengono a un diverso comparto con rispettive aree di contrattazione collettiva nazionale hanno ritenuto proficuo per entrambe la temporanea suddivisione delle prestazioni del dipendente appena trasferito.
La fattispecie dello scavalco condiviso, ripresa nella citata convenzione, non integra la costituzione di nuovo rapporto di impiego per mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l´Ente che si avvale della prestazione a scavalco e il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale tra amministrazioni pubbliche. Il dipendente pertanto rimane legato all´unico rapporto di impiego con l´Ente datore di lavoro (Az. Osp S. Croce e Carle).
Si osserva altresì che nell´ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall´´Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l´ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell´art.1 commi 557 o 562, della L. 296/2006 e conseguentemente saranno soggetti alle relative limitazioni.
Al termine del periodo previsto dalla convenzione l´Azienda Ospedaliera S. croce e Carle di cuneo ha chiesto il rimborso di quota delle spese di personale a questo Comune tramite fattura con l´applicazione dell´IVA al 22%(sulle sole componenti stipendiali e non sugli oneri) sostenendo che benché si tratti di un mero rimborso di spese di personale, normalmente esente IVA nei rapporti fra Enti locali, la natura di Azienda dell´Ente emittente e la natura di "convenzione amministrativa" e non "sanitaria" (?) in argomento generi i presupposti per l´applicazione dell´IVA. Questo comune per contro e per quanto sopra evidenziato non conviene sull´applicazione dell´IVA in ragione del fatto che la stipula della convenzione ex art.14 del CCNL 22.1.2004, e il rimborso di spese di personale che ne consegue, non muti la sua natura intrinseca di mero rimborso dei costi sostenuti, indipendentemente dalla natura giuridica dell´Ente controparte.
Il quesito che in questa sede si avanza riguarda pertanto il fatto se sia dovuta o meno l´IVA sul rimborso spese di personale in discorso e, in caso affermativo, dove trovi origine normativa tale obbligazione.
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