Salta al contenuto
Quesiti In abbonamento

Rimborso spese legali

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
  • Pubblicato il
  • Per gli abbonati di FORMULAquesiti

Quesito

Con la presente si richiede parere legale in merito a una richiesta di rimborso di spese legali avanzata da un dipendente del comune.
Nell'anno 2016 un dipendente di ruolo è stato citato a giudizio per rispondere dei reati di peculato e falsità ideologica, con l'accusa di aver prodotto falsi cedolini paga inerenti la propria retribuzione mensile.
Lo stesso dipendente nel mese di settembre 2016 è stato sospeso a seguito di valutazione della commissione disciplinare dell'Ente.
Nell'anno 2017 il Comune si costituisce parte civile in quanto l'ipotesi di reato rientra tra le casistiche che vede l'Ente come parte offesa.
Con sentenza n. 1927 del 09/11/2022 il dipendente accusato viene assolto dai reati a lui ascritti con formula piena perchè a parere del Giudice il fatto non sussiste.
Nell'anno 2023 il dipendente chiede il rimborso delle spese legali e delle consulenze tecniche al Comune appellandosi all'art. 59 (Patrocinio Legale) del C.C.N.L. FP 2019/2021.
A seguito delle seguenti pronunce: Cass. civ., sez. unite, 4 giugno 2007, n. 13048; Cass., 11 luglio 2018, n. 18256 Cass. civ., sez. I, ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3026, permane il dubbio sul reale diritto di rimborso delle suddette spese legali in quanto l'ente si è costituito a suo tempo parte civile nei confronti del dipendente, trattandosi di un reato che vede l´Ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi).

Contenuto riservato agli abbonati

Accedi per leggere tutto il testo

È compreso in FORMULAquesiti. Entra con il tuo nome utente: dopo l'accesso torni qui. Hai un codice di attivazione? Registralo.

Non sei ancora abbonato? Richiedi una demo gratuita

Usiamo solo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito. Nessuna profilazione, nessun tracciamento pubblicitario. Cookie policy

Accesso

Caricamento…

Non è stato possibile aprire il modulo.

Vai alla pagina di accesso
Non è stato possibile completare l'operazione: riprova o vai alla pagina di accesso.

Accesso eseguito

Sei entrato: ora puoi aprirlo da qui.

(si apre in una nuova finestra)