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Esenzione CUP e comuni terremotati
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Quesito
In merito all'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1 comma 997, della Finanziaria 2019 - che prevede l'esenzione dal pagamento della TOSAP (oggi Canone Unico) per le attività con sede legale o operativa nei territori interessati dal sisma 2016 - si chiede se detta esenzione debba essere riconosciuta a favore di un venditore ambulante con sede legale in un Comune rientrante nell'elenco dei territori terremotati, da parte di un Comune non rientrante nell'elenco.
Il dubbio sorge in quanto, alla luce delle disposizioni normative concernenti il rimborso dei mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'esenzione in parola, soltanto i Comuni terremotati rientranti nell'elenco hanno il diritto di richiedere il rimborso.
Un Comune non inserito nell'elenco, quindi, ove fosse obbligato a concedere l'esenzione, non avrebbe la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso di quanto non incassato per effetto della norma suddetta, con inevitabile danno erariale.
Il dubbio sorge in quanto, alla luce delle disposizioni normative concernenti il rimborso dei mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'esenzione in parola, soltanto i Comuni terremotati rientranti nell'elenco hanno il diritto di richiedere il rimborso.
Un Comune non inserito nell'elenco, quindi, ove fosse obbligato a concedere l'esenzione, non avrebbe la possibilità di chiedere e ottenere il rimborso di quanto non incassato per effetto della norma suddetta, con inevitabile danno erariale.
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