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Procedimento disciplinare comma 557

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
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Quesito

Si richiede un parere in merito alla competenza ad adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 (c.d. scavalco d'eccedenza).

Trattandosi a tutti gli effetti di un rapporto di lavoro a tempo determinato, si ritiene che sia l´ente in cui il dipendente presta servizio a detenere il relativo potere disciplinare e non l'Ente di provenienza.

Concordate con questa interpretazione?

Vi risultano pronunciamenti ARAN, Giudice del Lavoro, etc... di segno diverso?

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