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TARI utenze domestiche
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Quesito
Una famiglia composta da 4 persone presenta la seguente situazione:
- il marito ha la residenza nel nostro Ente e paga la tari come unico occupante
- la moglie e le figlie hanno la residenza in un comune in Liguria.
I coniugi risultano sposati dal 2004.
Sia l´abitazione della moglie sia quella del marito sono state considerate abitazione principale.
Dal 2018 il Comune ligure non ha più accettato la dichiarazione di abitazione principale ed ha emesso avviso di accertamento per il pagamento Imu come seconda casa.
Dal 2022 anche le moglie e le figlie hanno preso la residenza presso la casa del marito.
L´ufficio tributi del nostro Ente in conseguenza ha emesso un avviso di accertamento Tari per gli anni 2018/2022 per mancato pagamento per n. 3 occupanti.
Il contribuente contesta l´accertamento in quanto sostiene che, avendo avuto la residenza presso un altro ente, la tari non sia dovuta. Si precisa che l´attività lavorativa e la frequentazione della scuola avviene a pochi km. dall´abitazione nel nostro Ente.
Si richiede se l´avviso di accertamento tari emesso dal nostro Ente sia corretto oppure se debba essere disposto l'annullamento.
Nel regolamento Tari è indicato quanto segue:
"1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all´Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell´utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell´utenza per almeno sei mesi nell´anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all´estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all´anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l´assenza sia adeguatamente documentata."
- il marito ha la residenza nel nostro Ente e paga la tari come unico occupante
- la moglie e le figlie hanno la residenza in un comune in Liguria.
I coniugi risultano sposati dal 2004.
Sia l´abitazione della moglie sia quella del marito sono state considerate abitazione principale.
Dal 2018 il Comune ligure non ha più accettato la dichiarazione di abitazione principale ed ha emesso avviso di accertamento per il pagamento Imu come seconda casa.
Dal 2022 anche le moglie e le figlie hanno preso la residenza presso la casa del marito.
L´ufficio tributi del nostro Ente in conseguenza ha emesso un avviso di accertamento Tari per gli anni 2018/2022 per mancato pagamento per n. 3 occupanti.
Il contribuente contesta l´accertamento in quanto sostiene che, avendo avuto la residenza presso un altro ente, la tari non sia dovuta. Si precisa che l´attività lavorativa e la frequentazione della scuola avviene a pochi km. dall´abitazione nel nostro Ente.
Si richiede se l´avviso di accertamento tari emesso dal nostro Ente sia corretto oppure se debba essere disposto l'annullamento.
Nel regolamento Tari è indicato quanto segue:
"1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all´Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell´utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell´utenza per almeno sei mesi nell´anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all´estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all´anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l´assenza sia adeguatamente documentata."
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