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Quesito
La Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, a un quesito riguardante l´interpretazione dell´art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l´attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali ha previsto che:
"Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all´art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. "
Sul punto pare sussistano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come ad esempio la deliberazione n. 72/2022/QMIG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto che ha ravvisato l´esigenza di una pronuncia nomofilattica finalizzata a stabilire se - ai sensi dell´ art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l´attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l´accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell´amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione.
Con la citata delibera, tuttavia, la Sezione regionale veneta dimostra chiaramente di non condividere l´orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale la deroga al principio di onnicomprensività di cui all´art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, prevista dall´art. 3, comma 14, L. n. 56/2019, trova applicazione nei confronti delle sole amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi, quest´ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell´art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
L´art. 1-ter "Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame" del D.L. n. 44/2023 e relativa Legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 ha previsto che all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»";
Alla luce di tale modifica normativa è ammessa la corresponsione di compensi in favore dei membri interni di commissione?
"Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all´art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. "
Sul punto pare sussistano orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come ad esempio la deliberazione n. 72/2022/QMIG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto che ha ravvisato l´esigenza di una pronuncia nomofilattica finalizzata a stabilire se - ai sensi dell´ art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l´attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l´accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell´amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione.
Con la citata delibera, tuttavia, la Sezione regionale veneta dimostra chiaramente di non condividere l´orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale la deroga al principio di onnicomprensività di cui all´art. 24, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, prevista dall´art. 3, comma 14, L. n. 56/2019, trova applicazione nei confronti delle sole amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi, quest´ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell´art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
L´art. 1-ter "Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame" del D.L. n. 44/2023 e relativa Legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 ha previsto che all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
"a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»";
Alla luce di tale modifica normativa è ammessa la corresponsione di compensi in favore dei membri interni di commissione?
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