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Esenzione CUP per passi carrabili

  • Tributi
  • Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
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Quesito

Gli amministratori del nostro comune vorrebbero prevedere una esenzione per tutti i passi carrali che abbiano una misura inferiore a 4,50 metri con le seguenti eccezioni:

- tassare la quota eccedente la soglia di metri 4,50 per i passi con metratura superiore a tale limite;

- tassare la quota eccedente la soglia di metri 6,00 per i passi carrali occupati da attività artigianali ed industriali;

- tassare integralmente i nuovi passi carrali abilitati successivamente all´entrata in vigore della modifica regolamentare nei casi in cui gli stessi determinino l´eliminazione di parcheggi o la modifica di marciapiedi pubblici.

Con la presente si chiede:

A. Se si ritiene corretta una tale articolazione della tassazione e come si concilia tale previsione con il dettato normativo previsto dall´articolo 1 comma 817 della Legge 160/2019 che recita "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe" in quanto prevedere la non applicazione del canone sui passi carrabili come sopra indicato comporta sicuramente una riduzione dell´attuale gettito per il nostro ente ammontante circa EUR 11.000,00;

B. Se effettivamente è possibile prevedere una esenzione così generalizzata per tutti i passi al di sotto dei 4,5 metri e con le suddette previsioni di tassazioni per soglie differenziate posto che l´articolo 1 - Comma 824 della suddetta legge ben specifica come effettuare il calcolo dei passi carrali ossia

"La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale." e che lo stesso comma indica la possibilità di assolvere definitivamente tale canone mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

C. Posto che per legge il comma 833 alla lettera r) prevede quali sono i passi carrali esenti ossia "i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap" e che il comma 821 prevede che "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:... "le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847" si chiede di sapere se tali esenzioni possono essere articolate come nella previsione di modifica nel nostro regolamento in maniera generalizzata o limitate a casistiche ben individuate e dettagliate (similmente a quanto previsto nella suddetta lettera r).

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