Quesiti
In abbonamento
Dispersione ceneri Regione Veneto
- Servizi demografici
- Polizia mortuaria
- Polizia mortuaria regione Veneto
- Pubblicato il
- Per gli abbonati di FORMULAquesiti
Quesito
Si chiede di indicare quali disposizioni seguire per la dispersione ceneri nella Regione Veneto a seguito dell´individuazione di un'area per la dispersione all´interno del nostro Comune.
1) La Legge n. 130/2001 e la Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010; non sembrano prevedere espressamente la possibilità di autorizzare la dispersione con la manifestazione della volontà espressa dai familiari più prossimi, a differenza di quanto avviene per la cremazione.
Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune ha invece previsto che anche per la dispersione delle ceneri in mancanza di disposizione testamentaria o dichiarazione resa ad associazione resa ad associazione di cremazione, la volontà alla dispersione del defunto possa essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all´ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76-77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
Si chiede, visto quanto previsto dal Regolamento del Comune, se è possibile autorizzare la dispersione con volontà espressa da parte dei familiari.
2) Si chiede, inoltre, come procedere nei seguenti casi:
a) In caso di richiesta di dispersione ceneri a seguito di estumulazione ordinaria e successiva cremazione di resti mortali.
b) In caso di richiesta di dispersione ceneri a seguito di estumulazione straordinaria, in quanto i parenti dichiarano che era la dispersione era volontà del defunto ma all'epoca non era prevista dalla normativa
Nei casi sopraindicati l´orientamento di questo ufficio è il diniego all´autorizzazione in quanto in contrasto con quelle che sono state inizialmente dichiarate come volontà del defunto.
c) Nell´ipotesi in cui si rinunci all´affidamento dell´urna cineraria e richiesta di dispersione ceneri successiva.
1) La Legge n. 130/2001 e la Legge Regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010; non sembrano prevedere espressamente la possibilità di autorizzare la dispersione con la manifestazione della volontà espressa dai familiari più prossimi, a differenza di quanto avviene per la cremazione.
Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune ha invece previsto che anche per la dispersione delle ceneri in mancanza di disposizione testamentaria o dichiarazione resa ad associazione resa ad associazione di cremazione, la volontà alla dispersione del defunto possa essere manifestata con processo verbale, reso dinanzi all´ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76-77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
Si chiede, visto quanto previsto dal Regolamento del Comune, se è possibile autorizzare la dispersione con volontà espressa da parte dei familiari.
2) Si chiede, inoltre, come procedere nei seguenti casi:
a) In caso di richiesta di dispersione ceneri a seguito di estumulazione ordinaria e successiva cremazione di resti mortali.
b) In caso di richiesta di dispersione ceneri a seguito di estumulazione straordinaria, in quanto i parenti dichiarano che era la dispersione era volontà del defunto ma all'epoca non era prevista dalla normativa
Nei casi sopraindicati l´orientamento di questo ufficio è il diniego all´autorizzazione in quanto in contrasto con quelle che sono state inizialmente dichiarate come volontà del defunto.
c) Nell´ipotesi in cui si rinunci all´affidamento dell´urna cineraria e richiesta di dispersione ceneri successiva.
Contenuto riservato agli abbonati
Accedi per leggere tutto il testo
È compreso in FORMULAquesiti. Entra con il tuo nome utente: dopo l'accesso torni qui. Hai un codice di attivazione? Registralo.
Non sei ancora abbonato? Richiedi una demo gratuita