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Quesito
In riferimento al D.Lgs. n. 75/2017, al recente D.L. 22 aprile 2023, n. 44, e a seguito della Vs. risposta fornita in data 28.4.2023 in merito alla stabilizzazione di personale a tempo determinato, si chiede un ulteriore approfondimento, alla luce del nuovo Decreto Legge.
In particolare:
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 prevede all´art. 20 comma 8 che le amministrazioni possano prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2;
- il Decreto legge del 22 aprile 2023 n. 44 non prevede in modo esplicito tale possibilità.
Il quesito è volto ad approfondire questi aspetti:
- L´ente ha inserito nel piano triennale dei fabbisogni di personale e intende avviare le procedure di stabilizzazione per n. 1 unità di personale a tempo determinato che maturerà al 30 giugno 2023 i requisiti per essere stabilizzato;
- Ad oggi non è stato ancora approvato rendiconto di gestione 2022 e si presume non lo sarà neanche per il 30.06 p.v.
Pertanto non sarà possibile procedere nell´immediato all´assunzione a tempo indeterminato del dipendente.
1) Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione (che si intende avviare prima del 30.6 p.v.) e di approvazione del rendiconto di gestione, il rapporto lavorativo con il dipendente a vostro avviso può essere ulteriormente prorogato?
2) Inoltre, non essendo indicato in modo esplicito nel nuovo decreto legge n. 44/2023, che le procedure di stabilizzazione debbano avvenire in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili (come invece nell´art. 20 comma 2, D.Lgs. 75/2017), si chiede inoltre quanto segue.
L´art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 prevede che "le amministrazioni possono bandire (omissis)....procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili".
2.1) Questo a Vs. parere significa obbligatoriamente che l´ente (qualora utilizzi per la stabilizzazione la procedura di cui all´art. 20 comma 2) debba indire un bando di concorso pubblico e prevedere al suo interno specifica riserva a personale che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione, oppure deve essere inteso genericamente nel senso del rispetto della salvaguardia dell´accesso dall´esterno?
2.2) Nel caso in cui per la stabilizzazione sia utilizzato l´art. 3 comma 5 del D.L. 44/2023 occorre rispettare l´accesso dall´esterno sempre in misura del 50%?
Si precisa che l´Ente scrivente durante l´anno 2023 procederà all´assunzione a tempo indeterminato - tramite scorrimento di graduatoria vigente di concorso pubblico - di n. 2 figure con profilo professionale identico alla figura da stabilizzare.
Pertanto l´ente assolverebbe comunque al vincolo di accesso dall´esterno per almeno il cinquanta per cento dei posti disponibili.
In particolare:
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 prevede all´art. 20 comma 8 che le amministrazioni possano prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2;
- il Decreto legge del 22 aprile 2023 n. 44 non prevede in modo esplicito tale possibilità.
Il quesito è volto ad approfondire questi aspetti:
- L´ente ha inserito nel piano triennale dei fabbisogni di personale e intende avviare le procedure di stabilizzazione per n. 1 unità di personale a tempo determinato che maturerà al 30 giugno 2023 i requisiti per essere stabilizzato;
- Ad oggi non è stato ancora approvato rendiconto di gestione 2022 e si presume non lo sarà neanche per il 30.06 p.v.
Pertanto non sarà possibile procedere nell´immediato all´assunzione a tempo indeterminato del dipendente.
1) Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione (che si intende avviare prima del 30.6 p.v.) e di approvazione del rendiconto di gestione, il rapporto lavorativo con il dipendente a vostro avviso può essere ulteriormente prorogato?
2) Inoltre, non essendo indicato in modo esplicito nel nuovo decreto legge n. 44/2023, che le procedure di stabilizzazione debbano avvenire in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili (come invece nell´art. 20 comma 2, D.Lgs. 75/2017), si chiede inoltre quanto segue.
L´art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 prevede che "le amministrazioni possono bandire (omissis)....procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili".
2.1) Questo a Vs. parere significa obbligatoriamente che l´ente (qualora utilizzi per la stabilizzazione la procedura di cui all´art. 20 comma 2) debba indire un bando di concorso pubblico e prevedere al suo interno specifica riserva a personale che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione, oppure deve essere inteso genericamente nel senso del rispetto della salvaguardia dell´accesso dall´esterno?
2.2) Nel caso in cui per la stabilizzazione sia utilizzato l´art. 3 comma 5 del D.L. 44/2023 occorre rispettare l´accesso dall´esterno sempre in misura del 50%?
Si precisa che l´Ente scrivente durante l´anno 2023 procederà all´assunzione a tempo indeterminato - tramite scorrimento di graduatoria vigente di concorso pubblico - di n. 2 figure con profilo professionale identico alla figura da stabilizzare.
Pertanto l´ente assolverebbe comunque al vincolo di accesso dall´esterno per almeno il cinquanta per cento dei posti disponibili.
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