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Sospensione del dipendente condannato

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
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Quesito

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, L. n. 97/2001, l'Amministrazione sospende facoltativamente il proprio dipendente per il quale è disposto il giudizio per alcuni dei reati dal comma previsti (potrebbe, difatti trasferirlo ad ufficio diverso).

Sopraggiunge condanna non definitiva, per la quale, l'Ente deve, ai sensi dell'art. 4 comma 1, sospenderlo dal servizio.

La sospensione di cui all'art. 4 comma 1 è un provvedimento nuovo da adottarsi comunque e sempre, anche qualora sia stata precedentemente disposta la sospensione facoltativa ex art. 3 comma 1, ovvero si applica solo qualora il dipendente ai sensi dell'art. 3 era stato semplicemente trasferito ad ufficio diverso invece che sospeso (facoltativamente)?

La sospensione facoltativa si consolida, pertanto, in sospensione definitiva?

La sospensione obbligatoria ex art. 4 comma 1 va disposta inaudita altera parte ovvero va attivato il procedimento di contestazione al dipendente?

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