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Assunzioni 110 e dissesto
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Quesito
L´art. 8, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 al comma 2 dispone:
"2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."
In relazione al Dl sopra richiamato, si chiede di conoscere se un comune in dissesto possa assumere ex art. 110 comma 1 (ovvero art. 90) per attività connesse al PNRR.
Il dubbio nasce dalla parola "instaurati" che sembrerebbe riferirsi a contratti già esistenti.
Quindi la norma consente certamente la continuità dei contratti già sottoscritti nel caso in cui l'ente dichiarasse il dissesto, mentre il dubbio riguarda la possibilità dell'assunzione ex novo ai sensi dell'art. 110 del TUOEL per un comune già in dissesto alla data in vigore del DL.
"2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."
In relazione al Dl sopra richiamato, si chiede di conoscere se un comune in dissesto possa assumere ex art. 110 comma 1 (ovvero art. 90) per attività connesse al PNRR.
Il dubbio nasce dalla parola "instaurati" che sembrerebbe riferirsi a contratti già esistenti.
Quindi la norma consente certamente la continuità dei contratti già sottoscritti nel caso in cui l'ente dichiarasse il dissesto, mentre il dubbio riguarda la possibilità dell'assunzione ex novo ai sensi dell'art. 110 del TUOEL per un comune già in dissesto alla data in vigore del DL.
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