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Beni merce rilevati da fallimento e IMU
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- IMU e Imposta comunale sugli immobili
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Quesito
Una serie di edifici ad uso abitativo in costruzione sono andati incontro ad un "fermo" durato molti anni a causa del fallimento dell'impresa costruttrice.
Una seconda impresa costruttrice ha acquisito dal fallimento i lotti in diversi gradi di ultimazione, li ha ultimati e li stà rivendendo.
La seconda impresa ha presentato dichiarazioni IMU per i lotti ultimati con la qualificazione di "Bene Merce".
Sorge il dubbio, considerando la modalità attraverso la quale la seconda impresa ha acquisito i beni - ovvero l'acquisizione da terzi e non la costruzione diretta fin dall´origine - se sia applicabile detta definizione di "Bene merce" ai fini IMU fino alla vendita.
Si chiede se invece l´intero lotto, considerato come area fabbricabile finché ancora in costruzione, dopo l´accatastamento (fine lavori) sia ascrivibile alla fattispecie di fabbricato e non di "Bene merce".
Una seconda impresa costruttrice ha acquisito dal fallimento i lotti in diversi gradi di ultimazione, li ha ultimati e li stà rivendendo.
La seconda impresa ha presentato dichiarazioni IMU per i lotti ultimati con la qualificazione di "Bene Merce".
Sorge il dubbio, considerando la modalità attraverso la quale la seconda impresa ha acquisito i beni - ovvero l'acquisizione da terzi e non la costruzione diretta fin dall´origine - se sia applicabile detta definizione di "Bene merce" ai fini IMU fino alla vendita.
Si chiede se invece l´intero lotto, considerato come area fabbricabile finché ancora in costruzione, dopo l´accatastamento (fine lavori) sia ascrivibile alla fattispecie di fabbricato e non di "Bene merce".
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