Salta al contenuto
Quesiti In abbonamento

IMU e area fabbricabile

  • Tributi
  • IMU e Imposta comunale sugli immobili
  • Pubblicato il
  • Per gli abbonati di FORMULAquesiti

Quesito

Un contribuente negli anni precedenti al 2017 possiede un´abitazione principale censita al catasto in categoria A2, classe 8.

Dal Docfa risulta la presenza di un cortile di mq 728.

Nel 2017 c´è stato un "frazionamento per trasferimento di diritti" che ha soppresso l´abitazione di cui sopra, costituendo:

- un´altra abitazione (principale) con cortile di mq 384;

- un ente urbano (F1) di mq 344 destinato alla vendita.

Per il 2015 e 2016 è stato inviato un avviso di accertamento per un omesso versamento sull´area fabbricabile di mq 344 che, seppure accatastata con l´abitazione principale, a nostro avviso non può essere considerata pertinenziale all´abitazione principale (secondo il senso civilistico); la nostra tesi è stata confermata dal mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum" con un semplice frazionamento, senza che sia intervenuta un´oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.

Il contribuente chiede l´annullamento in autotutela di tali avvisi perché ritiene che l´area fabbricabile sia stata costituita a partire dal 2017.

E´ giusto concedere l´annullamento?

Nel 2021 l´area fabbricabile è stata fusa di nuovo con l´abitazione principale.

In questo caso come ci dobbiamo comportare con le regole vigenti per l´IMU?

Contenuto riservato agli abbonati

Accedi per leggere tutto il testo

È compreso in FORMULAquesiti. Entra con il tuo nome utente: dopo l'accesso torni qui. Hai un codice di attivazione? Registralo.

Non sei ancora abbonato? Richiedi una demo gratuita

Usiamo solo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito. Nessuna profilazione, nessun tracciamento pubblicitario. Cookie policy

Accesso

Caricamento…

Non è stato possibile aprire il modulo.

Vai alla pagina di accesso
Non è stato possibile completare l'operazione: riprova o vai alla pagina di accesso.

Accesso eseguito

Sei entrato: ora puoi aprirlo da qui.

(si apre in una nuova finestra)