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Retribuzione in congedo parentale

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
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Quesito

Nell´ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l´articolo 1, comma 359, della legge di bilancio 2023 ha introdotto un´importante novità in materia di congedo parentale.

Il citato comma, infatti, integrando il primo periodo del comma 1 dell´articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell´articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l´elevazione dell´indennità dal 30% all´80% della retribuzione.

Si chiede se detto intervento normativo sia applicabile anche al comparto EE.LL., il cui contratto prevede che il primo mese di congedo sia retribuito al 100% ovvero se detta norma sia applicabile solo ai lavori privati o di altri comparti in cui non vi è la previsione della norma di maggior favore come per i comuni.

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