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Progressioni verticali transitorie
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
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Quesito
Il presente quesito verte sulle progressioni verticali, effettuate con la procedura transitoria, prevista dal CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 art. 13 commi 6 e 8, finanziate esclusivamente dallo 0,55% del monte salari 2018 (senza incidere sulle facoltà assunzionali).
Tali progressioni scontano l´obbligo di destinare almeno il 50% dei posti previsti per nuove assunzioni all´esterno?
Oppure, essendo queste progressioni "straordinarie" e non utilizzando le normali facoltà assunzionali, non sono subordinate alla riserva del 50%?
Lo scrivente Ente propende per la non previsione della riserva del 50% dei posti a soggetti esterni.
Tale impostazione sembrerebbe ricavarsi anche dall´Orientamento Applicativo CFC81 che, sebbene rilasciato per le Funzioni Centrali, si basa su una disposizione analoga.
Qui si legge:
"Si ricorda che l´utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all´art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva, il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell´art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali".
Si rileva, infine, che l´art. 52 comma 1-bis ultimo periodo del DLgs 165/2001, richiamato anche dal comma 6 dell´art 13 CCNL funzioni locali, non menziona la riserva del 50%.
Tali progressioni scontano l´obbligo di destinare almeno il 50% dei posti previsti per nuove assunzioni all´esterno?
Oppure, essendo queste progressioni "straordinarie" e non utilizzando le normali facoltà assunzionali, non sono subordinate alla riserva del 50%?
Lo scrivente Ente propende per la non previsione della riserva del 50% dei posti a soggetti esterni.
Tale impostazione sembrerebbe ricavarsi anche dall´Orientamento Applicativo CFC81 che, sebbene rilasciato per le Funzioni Centrali, si basa su una disposizione analoga.
Qui si legge:
"Si ricorda che l´utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. Le risorse di cui all´art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva, il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell´art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali".
Si rileva, infine, che l´art. 52 comma 1-bis ultimo periodo del DLgs 165/2001, richiamato anche dal comma 6 dell´art 13 CCNL funzioni locali, non menziona la riserva del 50%.
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