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Gettone di presenza consiglieri comunali

  • Amministrazione
  • Gestione degli amministratori degli enti locali
  • Amministratori locali: indennità
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Quesito

Questo ente, di 2.300 abitanti, ha rinnovato il consiglio comunale nel 2009, nel 2014 e nel 2018, per cui il numero dei consiglieri comunali non è stato interessato dalle riduzioni stabilite dall´articolo 16, comma 17 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011., in quanto la diversa composizione doveva decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. L´articolo 1, comma 135, della legge n. 56/2014 è intervenuta modificando la norma sopra richiamata mediante diversa formulazione delle lettere a) e b) del comma 17, con ciò rimodulando ulteriormente le composizioni degli organi per la fascia demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti (individuando solo 2 fasce: fino a 3.000 e da 3.000 a 10.000) e abrogando le lettere c) e d). In seguito a detta modifica, dal 2014 il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e due assessori.
Nel 2014, al fine di rispettare il principio di invarianza di spesa di cui all´art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, il consiglio comunale approvò una delibera riguardante soltanto gli oneri connessi all´espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali).
Il responsabile facendo riferimento a tale provvedimento, ha liquidato ai consiglieri i gettoni di presenza dal 2018 al 2022 fissandolo in EUR 9,47 per ogni singola seduta e non in EUR 16,27 come previsto dal D. M. 119 del 4 aprile 2000.
1) Vista la circolare del Ministero dell´interno n. 5 del 05/06/2000, la quale in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità e dei gettoni stabiliti nella misura di base prevista dalla tabella A del decreto, con le eventuali maggiorazioni di cui all´articolo 2, è corretto che quest´ultimo liquidi l´importo di EUR 9,47 senza effettuare le verifiche di cui all´articolo 2, comma 1, per le (eventuali) maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell´ente?
2) Il principio di invarianza di spesa di cui all´art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, che riguarda soltanto gli oneri connessi all´espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) e ancora valido nonostante cospicui aumenti in favore di Sindaco, vice sindaco e Assessori?
3) Se il riferimento all´invarianza della spesa per il nostro comune, tenendo conto che andava calcolata secondo il criterio della spesa storica (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie - deliberazione n. 35/SEZAUT/QMG/2016 del 12/12/ 2016), andava fatto al 2013, quando il numero dei consiglieri era ancora più alto rispetto al 2014 (12 membri) o al numero dei consiglieri previsto per l´ente dal d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 (6 membri)?

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