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Adeguamento retribuzioni P.O.
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
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Quesito
Premesso che il nostro Comune, privo di dirigenza, ha istituito sin dal gennaio 2016 n. 6 posizioni organizzative (prima erano 7) con 3 fasce differenti nel rispetto della pesatura attribuita a ciascuna P.O.
Considerato che:
1. gli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018 stabiliscono che possa essere attribuita un´indennità di posizione fino a EUR 16.000,00;
2. l´amministrazione ha ampi margini sulla quota utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato;
3. l´ente non ha mai provveduto all´adeguamento delle indennità di posizione attribuite per ciascuna posizione ricoperta.
Si richiede se si possa, in questo caso specifico procedere all´adeguamento (incrementando proporzionalmente rispetto ai limiti del CCNL 21/05/2018) delle indennità di posizione, utilizzando la deroga al divieto di superamento del limite fissato dall´art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, permessa dall´art.11-bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 e convertito dalla L. 12/2019.
Si richiede, inoltre, come ci si debba comportare dal 1° aprile 2023 per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, ovvero se si possa, in questo caso, provvedere a un nuovo adeguamento della relativa indennità.
Considerato che:
1. gli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018 stabiliscono che possa essere attribuita un´indennità di posizione fino a EUR 16.000,00;
2. l´amministrazione ha ampi margini sulla quota utilizzabile per le assunzioni a tempo indeterminato;
3. l´ente non ha mai provveduto all´adeguamento delle indennità di posizione attribuite per ciascuna posizione ricoperta.
Si richiede se si possa, in questo caso specifico procedere all´adeguamento (incrementando proporzionalmente rispetto ai limiti del CCNL 21/05/2018) delle indennità di posizione, utilizzando la deroga al divieto di superamento del limite fissato dall´art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, permessa dall´art.11-bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 e convertito dalla L. 12/2019.
Si richiede, inoltre, come ci si debba comportare dal 1° aprile 2023 per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, ovvero se si possa, in questo caso, provvedere a un nuovo adeguamento della relativa indennità.
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