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Indennità e infortunio sul lavoro
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Quesito
Due agenti della polizia municipale (in turno pomeridiano dalle 13:30 alle 20:30) sono intervenuti su chiamata per sedare una lite familiare e hanno subito un´aggressione tale da comportare l´abbandono del posto di lavoro (ore 16:00) per recarsi in pronto soccorso.
Gli agenti coinvolti sono stati trattenuti al pronto soccorso per diverse ore (fino alle ore 06:00 del giorno successivo) e dimessi con diagnosi che ha comportato l´infortunio sul lavoro.
Inoltre, la mattina successiva, seppur in infortunio, sono stati convocati e si sono recati in tribunale per deporre rispetto ai fatti verificatisi il giorno prima.
Considerato che gli stessi chiedono:
- di ricevere l´indennità di turno (art. 23 c. 5 - CCNL 16/18) per tutto l´orario prestabilito (dalle 13:30 alle 20:30);
- di essere retribuiti come lavoro straordinario per le ore eccedenti il turno, ovvero dalle ore 20:30 alle ore 06:00 dell´indomani e per tutte le ore in cui si sono recati e trattenuti in tribunale.
Si richiede parere in merito e in particolare:
1) se la richiesta dei dipendenti di ottenere la corresponsione dello straordinario sia legittima;
2) se, al contrario, sia da computare come orario di servizio esclusivamente il periodo tra l´ingresso in turno (13:30) e l´abbandono del servizio per infortunio (h. 16:00) e da quel momento far decorrere l´infortunio sul lavoro, senza alcuna corresponsione aggiuntiva per il lavoro straordinario;
3) se l´indennità di turno (art. 23 c. 5 - CCNL 16/18) debba essere corrisposta per il turno di lavoro previsto o per l´effettivo svolgimento del servizio, fino al momento dell´infortunio.
Gli agenti coinvolti sono stati trattenuti al pronto soccorso per diverse ore (fino alle ore 06:00 del giorno successivo) e dimessi con diagnosi che ha comportato l´infortunio sul lavoro.
Inoltre, la mattina successiva, seppur in infortunio, sono stati convocati e si sono recati in tribunale per deporre rispetto ai fatti verificatisi il giorno prima.
Considerato che gli stessi chiedono:
- di ricevere l´indennità di turno (art. 23 c. 5 - CCNL 16/18) per tutto l´orario prestabilito (dalle 13:30 alle 20:30);
- di essere retribuiti come lavoro straordinario per le ore eccedenti il turno, ovvero dalle ore 20:30 alle ore 06:00 dell´indomani e per tutte le ore in cui si sono recati e trattenuti in tribunale.
Si richiede parere in merito e in particolare:
1) se la richiesta dei dipendenti di ottenere la corresponsione dello straordinario sia legittima;
2) se, al contrario, sia da computare come orario di servizio esclusivamente il periodo tra l´ingresso in turno (13:30) e l´abbandono del servizio per infortunio (h. 16:00) e da quel momento far decorrere l´infortunio sul lavoro, senza alcuna corresponsione aggiuntiva per il lavoro straordinario;
3) se l´indennità di turno (art. 23 c. 5 - CCNL 16/18) debba essere corrisposta per il turno di lavoro previsto o per l´effettivo svolgimento del servizio, fino al momento dell´infortunio.
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