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Alloggi alla Guardia di Finanza

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Quesito

Nel mio Comune è presente un fabbricato costituito da appartamenti di proprietà del Demanio dello Stato, dati in consegna alla Guardia di Finanza e per i quali non è mai stata versata l'IMU a questo Ente.

Ho emesso gli avvisi di accertamento sugli immobili Categoria A03.

Tali alloggi per la Guardia di Finanza sono classificati come "alloggi di servizio in temporanea concessione ASTC" e vengono regolarmente locati a dipendenti della Guardia di Finanza, come rilevato dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate (contratti di locazione).

La Guardia di Finanza ha chiesto di provvedere all'annullamento in autotutela (peraltro oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento) adducendo quanto segue:

"si rappresenta che le unità immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento de quibus sono "alloggi di servizio in temporanea concessione (A.S.T.C.)" e il passaggio di possesso degli stessi dalla Guardia di Finanza ai militari del Corpo avviene per concessione (allegato 1).

Ai sensi di quanto disposto dal comma 743, dell´art. 1, della Legge n. 160 del 2019, "i soggetti passivi dell´imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. [...] Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.".

Trattandosi, quindi, di atto di concessione, il legittimato passivo al pagamento dell´IMU è da ritenersi, nel caso di specie, non la Guardia di Finanza bensì il militare concessionario.

Inoltre, come stabilito nel Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 287859/15 in data 06 ottobre 2015 (allegato 2), che definisce le modalità, i requisiti e le condizioni per le assegnazioni degli alloggi di servizio in temporaneaconcessione, "gli A.S.T.C. sono ripartiti tra le categorie Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio permanente effettivo [...]" e gli stessi, tenuti "al pagamento degli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, per il riscaldamento, nonché delle spese di gestione dei servizi comuni ...", devono eleggere domicilio nell´alloggio (cfr. art. 11 e 12 dell´atto di concessione in allegato 1).

Il comma 741, dell´art. 1, della Legge n. 160/19, nel definire il termine "abitazione principale", dispone che "per abitazione principale si intende l´immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l´abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. [...] c) sono altresì considerate abitazioni principali: --- 5) un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ...".

Pertanto, tenuto conto che, per il personale delle Forze Armate, al fine di considerare l´unità abitativa quale abitazione principale, è sufficiente il possesso dell´immobile senza necessità di residenza e che l´abitazione principale non costituisce presupposto di imposta, salvo si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, si ritiene che sussistano i presupposti per l´esclusione dall´applicazione dell´imposta IMU."

Si chiede un parere circa le motivazioni sopra avanzate.

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