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Ferie arretrate e maternità

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
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Quesito

Una dipendente è stata messa in astensione anticipata dal lavoro ex art. 17, comma 2, lett a), D.Lgs. n. 151/2000 dal 15 ottobre 2021 al 20 febbraio 2022.

Poi dal 20 febbraio 2022 al 28 luglio 2022 è stata collocata in astensione obbligatoria.

Dal 28 luglio al 26 agosto 2022 gli è stato concesso il congedo parentale (facoltativo).

La stessa dipendente con nota del 10 agosto ha presentato dimissioni dal 1° settembre 2022.

La dipendente ha 33 giorni di ferie non godute tra il 2021 e il 2022.

Considerate come compensate con il periodo di facoltativa due giorni di ferie 2022, le devo corrispondere 31 giorni di ferie.

Il ragionamento è coerente con la normativa sul settore?

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