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Accordo di separazione

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Quesito

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. La coppia in questione ha una figlia maggiorenne che convive con il compagno e ha una residenza diversa sia dal padre che dalla madre. La ragazza non lavora.
In questa circostanza la coppia può effettuare il divorzio davanti all'USC ex art 12 se la ragazza presenta una autocertificazione dove dichiara che pur non lavorando non sono i genitori a provvedere economicamente a lei (a lei provvede il compagno con il quale convive), oppure non essendo la ragazza economicamente indipendente non è esperibile questa forma di divorzio a prescindere?

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