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CUP per occupazione permanente

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  • Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
  • Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
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Quesito

Perviene al Comune una richiesta di locazione di un´area già destinata a Stazione Radio Base (SRB) su una porzione di terreno di proprietà comunale il cui contratto originario è scaduto nel 2021.

La Ditta di interesse ha proposto a questo comune l´applicazione dell´importo di EUR. 800,00 annui ai sensi dell´art. 40 comma 5 - ter della Legge 29 Luglio 2021, n° 108 applicando la tariffa prevista dalla Legge 160 del 2019 e precisamente il comma 831 bis dell´art. 1.

Nel predetto comma 831 bis si afferma che il canone di EUR. 800,00 annui è applicabile solo nel caso in cui non rientra nelle previsioni del comma 831, ossia "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazioni.........sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: Comuni fino a 20.000 abitanti EUR.1,5".

Si chiede, pertanto, in virtù della predetta normativa, se debba applicarsi quanto previsto dal comma 831 bis per il canone di EUR. 800,00 annui oppure, constatato che l´attuale antenna ha una occupazione permanente ed è installata con cavi, conduttori,... ecc. si debba effettuare il calcolo previsto dal comma 831, ossia mediante il numero di utenze per la tariffa di 1,5 per i comuni inferiori a 20.000 abitanti, precisando che qualora l´importo sia inferiore a EUR.800,00 si applicherà quest´ultimo.

Si rappresenta, altresì, che l'art. 62 del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, testualmente recita:



"Articolo 62 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc..

3. Qualora l´atto di concessione preveda uno scambio di prestazioni di servizi, ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019, l´occupazione non è assoggettabile al canone disciplinato dal presente regolamento. Allo stesso modo non sono assoggettabili a canone unico patrimoniale gli atti di concessione relativi ad aree in cui, rispetto al totale della superficie, la frazione occupata dagli impianti di cui al comma 2, risulta non prevalente.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, l´occupazione realizzata attraverso l´installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale quantificato ai sensi dell´art. 1, comma 831-bis, della L. n. 160/2019.

5. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza."

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