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Assegno ad personam dopo progressione verticale
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
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Quesito
Un dipendente in servizio, già inquadrato nella categoria C, posizione economica C6, a seguito di progressione verticale (ai sensi dell´art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017), è stato collocato nella categoria D, posizione economica D1.
Ai sensi dell'art. 12, c. 8, CCNL 21/05/2018, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza tra il trattamento tabellare iniziale e il trattamento economico in godimento.
Si chiede di specificare competenza (Giunta o Responsabile Risorse umane) e modalità (provvedimento o contratto individuale) con cui attribuire l'assegno ad personam.
Ai sensi dell'art. 12, c. 8, CCNL 21/05/2018, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza tra il trattamento tabellare iniziale e il trattamento economico in godimento.
Si chiede di specificare competenza (Giunta o Responsabile Risorse umane) e modalità (provvedimento o contratto individuale) con cui attribuire l'assegno ad personam.
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