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Quesito
Abbiamo ricevuto la richiesta di appuntamento per la riconciliazione di due coniugi il cui atto di matrimonio è stato formato nel Comune di Bondeno. Sono entrambi attualmente residenti in altro Comune.
Nell'atto di matrimonio risulta la sola annotazione dell'ordinanza del 2020 con cui il Presidente del Tribunale di Rovigo autorizza i coniugi a vivere separati.
I coniugi, intenzionati a riconciliarsi, si sono recati in udienza presso il Tribunale di Rovigo, acocmpagnati dai loro Avvocati, davanti al Giudice, che ha decretato e formalizzato l'avvenuta riconciliazione con conseguente decadenza dei provvedimenti provvisori.
Pare che il Giudice abbia informato i coniugi di formalizzare l'avvenuta riconciliazione presso l'Ufficio di Stato civile di Bondeno.
Chiedono, quindi, di prendere appuntamento per la riconciliazione.
Il dubbio è relativo alla correttezza di questa richiesta e alla indicazione che il Giudice sembra aver dato ai coniugi di venire presso il Comune a fare la loro dichiarazione di conciliazione. Ma se agli atti non risulta formalizzata la separazione giudiziale fra i coniugi, come può l'ufficiale di stato civile stendere l'atto di riconciliazione?
Questo sembra il caso in cui la volontà di riconciliarsi si sia manifestata in pendenza del procedimento di separazione. Se è stata formalizzata nel verbale dell'udienza, non basta fare la relativa annotazione sull'atto di matrimonio? Serve che i coniugi presentino una copia del verbale o è la cancelleria del Tribunale a mandarla all'ufficio di stato civile?
Si chiede quindi conferma, con cortese sollecitudine, sulla giusta procedura da seguire in questo caso, ed eventualmente rispondere con un rifiuto motivato alla richiesta dei coniugi. Un cordiale saluto.
Nell'atto di matrimonio risulta la sola annotazione dell'ordinanza del 2020 con cui il Presidente del Tribunale di Rovigo autorizza i coniugi a vivere separati.
I coniugi, intenzionati a riconciliarsi, si sono recati in udienza presso il Tribunale di Rovigo, acocmpagnati dai loro Avvocati, davanti al Giudice, che ha decretato e formalizzato l'avvenuta riconciliazione con conseguente decadenza dei provvedimenti provvisori.
Pare che il Giudice abbia informato i coniugi di formalizzare l'avvenuta riconciliazione presso l'Ufficio di Stato civile di Bondeno.
Chiedono, quindi, di prendere appuntamento per la riconciliazione.
Il dubbio è relativo alla correttezza di questa richiesta e alla indicazione che il Giudice sembra aver dato ai coniugi di venire presso il Comune a fare la loro dichiarazione di conciliazione. Ma se agli atti non risulta formalizzata la separazione giudiziale fra i coniugi, come può l'ufficiale di stato civile stendere l'atto di riconciliazione?
Questo sembra il caso in cui la volontà di riconciliarsi si sia manifestata in pendenza del procedimento di separazione. Se è stata formalizzata nel verbale dell'udienza, non basta fare la relativa annotazione sull'atto di matrimonio? Serve che i coniugi presentino una copia del verbale o è la cancelleria del Tribunale a mandarla all'ufficio di stato civile?
Si chiede quindi conferma, con cortese sollecitudine, sulla giusta procedura da seguire in questo caso, ed eventualmente rispondere con un rifiuto motivato alla richiesta dei coniugi. Un cordiale saluto.
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