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Invalidi civili e attestazione del medico

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
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Quesito

L´art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011 prevede che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Fatti salvi i presupposti per la fruizione si chiede se:

1) nel certificato del medico è necessario la specificazione della tipologia delle "cure" o tale dato per privacy deve essere omesso dal medico;

2) se il medico curante può attestare, alla fine del ciclo di cure, che le stesse siano state effettuate, stante la mancanza di indicazioni normative circa la "idonea certificazione" comprovante lo svolgimento delle stesse.

Tale ultima richiesta riveste particolare interesse attesa la situazione di conflittualità in sede di presentazione della certificazione conclusiva che la prevalenza dei beneficiari assume essere la mera certificazione del medico curante di fine cure.

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