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Ente con dirigenza e P.O. in D3
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Quesito
L´Aran, con il Parere n. 39/19 pubblicato il 21 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti circa la portata applicativa del nuovo Sistema di classificazione del personale previsto dall´art. 12 del Ccnl. "Funzioni Locali", sottoscritto il 21 maggio 2018, in particolare con riferimento al regime transitorio della Categoria "D", a seguito della disapplicazione della disciplina concernente la Categoria "D3".
L´art. 12, comma 4 del nuovo Ccnl., come detto ha disposto, all´interno della Categoria "D", la soppressione di quei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto direttamente l´accesso e il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla Posizione economica "D3".
A fronte di tale previsione, detta disposizione ha previsto però un regime transitorio tutelando le professionalità e la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in profili D3 alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL.
Pertanto, in tal ipotesi trova applicazione "la clausola di salvaguardia" prevista dal contratto per i dipendenti in servizio per i quali è mantenuto l´inquadramento, ad esaurimento, nella Posizione giuridica ed economica "D3".
Ciò premesso si chiede se un ente con Dirigenti, nell´attribuzione di incarichi apicali nei diversi settori dell'organigramma comunale, deve tenere conto della diversa professionalità e inquadramento dei Funzionari Cat. D3 (ex XIII^ qualifica funzionale) ancora in servizio rispetto agli istruttori direttivi di Cat. D entrambi confluiti nel nuovo sistema di classificazione della categoria unica d'ingresso D, visto che secondo la richiamata clausola di salvaguardia tali funzionari mantengono l´inquadramento non solo giuridico ed economico, ma anche le garanzie professionali.
In altri termini, se l'amministrazione comunale intendesse attribuire incarichi di PO dovrebbe interpellare prioritariamente i funzionari ex catg. D3 ancora in servizio prima degli Istruttori Direttivi di Catg. D?
L´art. 12, comma 4 del nuovo Ccnl., come detto ha disposto, all´interno della Categoria "D", la soppressione di quei profili per i quali precedentemente veniva riconosciuto direttamente l´accesso e il trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla Posizione economica "D3".
A fronte di tale previsione, detta disposizione ha previsto però un regime transitorio tutelando le professionalità e la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in profili D3 alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL.
Pertanto, in tal ipotesi trova applicazione "la clausola di salvaguardia" prevista dal contratto per i dipendenti in servizio per i quali è mantenuto l´inquadramento, ad esaurimento, nella Posizione giuridica ed economica "D3".
Ciò premesso si chiede se un ente con Dirigenti, nell´attribuzione di incarichi apicali nei diversi settori dell'organigramma comunale, deve tenere conto della diversa professionalità e inquadramento dei Funzionari Cat. D3 (ex XIII^ qualifica funzionale) ancora in servizio rispetto agli istruttori direttivi di Cat. D entrambi confluiti nel nuovo sistema di classificazione della categoria unica d'ingresso D, visto che secondo la richiamata clausola di salvaguardia tali funzionari mantengono l´inquadramento non solo giuridico ed economico, ma anche le garanzie professionali.
In altri termini, se l'amministrazione comunale intendesse attribuire incarichi di PO dovrebbe interpellare prioritariamente i funzionari ex catg. D3 ancora in servizio prima degli Istruttori Direttivi di Catg. D?
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